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Che succede dal 1 Luglio 2021? Il punto sui licenziamenti

22/07/2021

di Alessandro Mario Malnati - Contitolare Studio Legale GMV di Varese

Il c.d. Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, Gazzetta ufficiale 123 del 25 maggio 2021) non rinnova ulteriormente il blocco dei licenziamenti sino ad ora previsto per l’emergenza epidemiologica da Covid 19, stabilendo, peraltro, un regime articolato e differenziato in base al quale le aziende potranno tornare alla disciplina ordinaria dei licenziamenti secondo scadenze differenziate. Ferma restando la generale disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo (in sostanza i licenziamenti che sono motivati da responsabilità del dipendente per sua condotta illecita), sempre rimasta in vigore anche durante il “blocco emergenziale”, per quanto riguarda invece i licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo (attinente all’attività dell’impresa) le aziende potranno nuovamente licenziare i lavoratori a far data dal 01 luglio 2021 in quanto il divieto di licenziamento per motivi economici e/o organizzativi rimane fermo solo sino al 30 giugno.

Tuttavia il divieto di licenziamento continua ad applicarsi, fino alla data del 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per via del Covid chiedendo contemporaneamente l’ammissione agli istituti di sostegno al reddito quali l’assegno ordinario Fis (Fondo d’integrazione salariale), la cassa integrazione in deroga o la cassa integrazione per operai agricoli: in sostanza, a fronte della concessione a strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, lo Stato richiede che in cambio le aziende ammesse garantiscano la stabilità dei posti di lavoro per un ulteriore lasso di tempo. 

Una terza fattispecie

Viene altresì introdotta un terza fattispecie rispetto alla quale il blocco dei licenziamenti si protrae sino al 31 dicembre 2021: si tratta delle imprese che dal 1° luglio 2021 non potranno più utilizzare gli ammortizzatori sociali straordinari per Covid; per tali imprese, difatti, è stata prevista la possibilità, in via straordinaria, di accede gratuitamente alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria con esonero, fino al 31 dicembre 2021 appunto, dal pagamento dei contributi addizionali (9%-12%-15% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, a seconda della durata di utilizzo).

Altre ipotesi

Rimangono peraltro fermi i casi nei quali era possibile procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche prima del luglio 2021: sono le ipotesi di azienda che cessa un appalto nel quale subentra un’altra realtà; dell’ipotesi di  cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o dalla cessazione dell’attività senza continuazione, anche parziale, salvo che si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano concretizzare un trasferimento d’azienda o di un suo ramo; del caso di fallimento dell’impresa, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio della stessa ovvero ne sia disposta la cessazione. Se l’esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Casi specifici

Il licenziamento è altresì precluso nell’ipotesi in cui sussista un apposito accordo collettivo aziendale (art. 14 D.L. 104/2020, art. 1 co. 311 L. 178/2020), stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo. Non si tratta in realtà di una deroga in senso tecnico essendo sì contemplata dalla legge, ma essendo invero effetto dell’adesione su base volontaria (quindi a fonte contrattuale) ad un accordo che, appunto, prevedendo tempi e modi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non consente ovviamente poi di interrompere lo stesso se non nei tempi e modi stabiliti: in tal caso, al fine di incentivare la sottoscrizione di tali accordi, in deroga alla disciplina generale viene previsto che il lavoratore cessato possa accedere alla Naspi (c.d. disoccupazione).



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