Responsabilità for dummies di Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy
Continua la rubrica, curata dall’Avvocato Roberta Rapicavoli, esperta in Information Technology e Privacy e Docente Ethos Academy, dedicata agli installatori di sistemi di sicurezza e focalizzata sugli obblighi e le responsabilità degli stessi. In questa puntata ci chiediamo: se il dipendente dell’impresa installatrice, svolgendo le attività di installazione di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria diligenza richiesta, dovesse causare dei danni, chi sarebbe responsabile e chi risponderebbe dei danni?
Se, ad esempio, il titolare della ditta di installazione affidasse ad un suo dipendente il compito di posizionare le telecamere del sistema di videosorveglianza richiesto da un cliente e, a causa di negligenza e di inosservanza delle regole tecniche da seguire nello svolgimento di tale attività, una delle telecamere fissate dovesse staccarsi e ferire una persona, il titolare della ditta risponderebbe dei danni derivanti dal fatto illecito del proprio dipendente, oppure la responsabilità sarebbe unicamente del dipendente?
Responsabilità civile per i danni causati dal fatto illecito
Di regola, l’obbligo di risarcire il danno causato da una determinata condotta dolosa o colposa incombe su colui che ha commesso il fatto. Il codice civile prevede però delle ipotesi in cui, per rafforzare la tutela dei danneggiati, la responsabilità ricade su un soggetto diverso dall’autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest’ultimo. Tra tali ipotesi vi è quella prevista dall’art. 2049 del cod. civ., che individua la responsabilità dei padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. In concreto, cioè, il codice stabilisce che il datore di lavoro risponde dei danni causati dal personale che opera sotto il suo controllo e la sua sorveglianza nell’esercizio delle attività affidate. L’impresa installatrice sarebbe quindi responsabile in un caso, come quello esaminato, in cui una persona viene ferita a causa della caduta della telecamera fissata erroneamente dal proprio dipendente nello svolgimento delle mansioni espletate.
Responsabilità penali per la condotta che integra un reato
La responsabilità penale deriva da determinate azioni o omissioni che configurano nel nostro ordinamento un fatto di reato. In un caso, come quello richiamato, in cui il dipendente installa senza la necessaria diligenza un sistema di videosorveglianza e la sua condotta comporta il ferimento di una persona, si configura il reato di lesioni personali colpose previsto dall’art. 590 del cod. pen.
Poiché la responsabilità penale è personale, del fatto illecito commesso dal dipendente risponderebbe però direttamente quest’ultimo e non il titolare della ditta.
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