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Stai realizzando un impianto antintrusione secondo la norma vigente?

27/07/2020

di Antonio Avolio - Ingegnere, Amministratore presso Security Engineering srl, Consigliere e Referente AIPS presso TUV Italia, Formatore Ethos Academy 

Per molti è un tema scontato, ma prima di realizzare un impianto antintrusione è sempre bene fare chiarezza su quale norma dobbiamo osservare per consegnare un impianto a regola d’arte. Per alcuni basta  solo consegnare la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08, verificando se la stessa è compilata correttamente. Sì perché molte volte possiamo ritrovarci con dichiarazioni di conformità errate e non complete perché si richiama nella dicitura “normativa di riferimento” una norma inesatta, come la sola CEI 64-8, senza considerare invece le norme di riferimento, ossia la CEI 79-3  e la CEI 79-2, e questo basta a dimostrare la mancata conoscenza e il mancato rispetto della norma da applicare. Quindi il primo passo è conoscere la normativa di riferimento la CEI 79-3; il secondo step è applicarla.

Prima fase: analisi e valutazione del rischio 

La prima fase, indispensabile nella progettazione e realizzazione di un impianto antintrusione, è l’Analisi e Valutazione del Rischio, che rientra nella fase del “Sopralluogo dell’Area Rischio” e successiva “Sopralluogo dell’area altri fattori di influenza”. Tutti i sistemi di sicurezza devono essere concepiti e realizzati secondo una preventiva Analisi dei Rischi ed una conseguente Valutazione dei Rischi. La mancanza di queste due condizioni fondamentali può determinare inadeguatezza od inefficienza di tutto il sistema, inficiando la salvaguardia e l’operatività di un’infrastruttura.

Allegati B, C, D

Per realizzare al meglio questa prima fase, all’interno della norma ritroviamo in “aiuto” degli allegati che ci guidano su tutti gli elementi da seguire, che si identifica con il metodo essenziale ed efficace in fase preventiva con appositi moduli, o “check list”, ove elencare tutte le caratteristiche - fisiche, strutturali, tecnologiche, funzionali - del bene. Nel dettaglio: Allegato “B”  - attenzione rivolta verso i beni; Allegato “C” - attenzione rivolta all’edificio; Allegato “D” - attenzione rivolta ad altri fattori.

Allegato “J”

Per comprendere al meglio la Norma CEI 79-3, propongo spesso di osservare l’Allegato “J”, perché rende al meglio le fasi sia di processo che di documenti da produrre, ed essendo un diagramma di flusso rappresenta al meglio le fasi, in ordine anche temporale e di esecuzione. Osservando l’Allegato “J” ritroviamo anche una differenza tra il “Sopralluogo dell’Area” e il “Sopralluogo Tecnico”, che si trovano in due fasi temporali ben distinte. In breve: il sopralluogo tecnico consente di modificare il progetto in fase di pianificazione dell’installazione in accordo con il progettista, tecnico e committente, laddove non vengano rispettati i requisiti tecnici come da progetto. Da considerare anche gli allegati “G” (informazione tipologie rivelatori) e “F” (informazioni da includere nell’offerta di progettazione).

Livello prestazionale dell’impianto

Realizzare un impianto secondo la Norma CEI 79-3 significa quindi eseguire un’Analisi ed una Valutazione del Rischio per poi definire il livello di prestazione dell’impianto sulla base di quattro rischi: Livello 1 - Rischio Basso; Livello 2 - Rischio Medio; Livello 3 - Rischio Medio Alto; Livello 4  - Rischio Alto.

Livello prestazionale: il calcolo

La fase successiva attiene al calcolo del livello prestazione con i due metodi descritti nell’Allegato “A”: quello matematico e quello tabellare. Il metodo tabellare (A2) è concettualmente più semplice da comprendere, ma può risultare eccessivamente rigido in impianti complessi o di grandi dimensioni. Il metodo matematico (A3) permette, grazie all’applicazione di formule matematiche che tengono in considerazione il grado di sicurezza dei componenti, il loro fattore di merito e il coefficiente d’impenetrabilità, di compensare eventuali lacune di una protezione attraverso l’efficienza di un’altra.

Entrambi i metodi tengono conto dei tre sottoinsiemi: Rivelatori; Apparati Essenziali; Dispositivi di Allarme. Realizzare un impianto a regola d’arte significa quindi calcolare il livello prestazione dell’impianto, individuare le tecnologie di adeguato grado di sicurezza, le posizioni e le loro interconnessioni per soddisfare i requisiti di progettazione attesi e richiesti.

Allegato “K”

In conclusione ricordiamo l’Allegato “K”, che ha l’obiettivo di definire le competenze dei soggetti che operano a vario titolo nell’ambito della fornitura di servizi per impianti di allarme intrusione e rapina. L’allegato va a definire due figure: l’Esperto in impianti di allarme intrusione e rapina e l’Esperto nell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti di allarme intrusione e rapina. Grazie all’Allegato “K” oggi esistono certificazione volontarie per entrambe le figure e si sta lavorando su un protocollo d’intesa tra le associazioni di categoria per far sì che la certificazione diventi una “cogenza di mercato”, spinta e voluta dalla domanda e dagli operatori stessi. L’AIPS, di cui sono Consigliere Nazionale, è promotore dell’iniziativa.

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato. 

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