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Le offerte tramite PEC secondo le ultime normative

23/01/2020

di Luca Leccisotti - Comandante di Polizia Locale e formatore del personale EELL Docente di Ethos Academy 

E’ ormai acclarato che dal 18 ottobre 2018 è entrata in vigore la disposizione obbligatoria dell’utilizzo della piattaforme elettroniche nelle procedure negoziate ed aperte di acquisto di beni, servizi e lavori. Cristallizziamo la situazione però, in quanto è il caso di stabilire un ordine ed uno schema mentale per poter approcciare le procedure di approvvigionamento nel migliore dei modi.

Sostanzialmente vi sono due modalità:

• acquisto di beni e servizi - a partire dai € 5.000 di valore, è obbligatorio l’utilizzo del Mepa;

• acquisto di lavori - non c’è obbligo del Mepa, ma vige obbligo dell’utilizzo di piattaforme elettroniche in caso di procedure negoziate o aperte (sul mercato elettronico di Consip sono presenti tutti i metaprodotti inerenti ai lavori pubblici, pertanto può essere usata tranquillamente per questi tipi di appalti).

Acquisto di beni e servizi

In merito all’acquisto di beni e servizi, se decidete di fare delle procedure negoziate che stiano sotto i 5000 euro, non vi è l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico. ma vige l’obbligo di utilizzo di una piattaforma elettronica! Non potete utilizzare la PEC per la ricezione delle offerte, precetto chiaramente ribadito dal TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza n.229 del 27 maggio 2019. Se invece dovete effettuare un affidamento diretto per la valutazione dei preventivi, allora è consentita la ricezione tramite PEC.

C’è poi una differenza sostanziale. Quando procedete all’affidamento diretto, la procedura è più snella e l’analisi della preventivazione rientra nella consultazione di mercato, informale. Quando invece pubblicate avviso pubblico, diventa automaticamente una procedura negoziata (anche infra € 5000!), pertanto dovete rispettare la segretezza delle offerte, le quali devono poter essere aperte tutte nel medesimo istante.

Acquisto di lavori

Stessa cosa vale per i lavori: quanto procedete fino a 150.000 €, è consentito l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi. Essendo procedura semplificata, non ci sono particolari binari da seguire (tranne rotazione e trasparenza), pertanto la valutazione della preventivazione, che ben può essere ricevuta via PEC, rientra nella consultazione di mercato informale che in definitiva sfocia nell’affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 del Codice Appalti.

Articolo 52 del Codice Appalti

Da tenere presente l’articolo 52 del Codice Appalti, che recita: “nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione”. (…) comma 5. “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”. 

Il precetto da fissare è questo: in caso di procedura negoziata o aperta, le offerte non possono essere ricevute né inviate via PEC, anche se il disciplinare dovesse prevedere questa disposizione.



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