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Videosorveglianza: impatto privacy e face detection

16/07/2019

di Marco Soffientini, Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy e Silvia Mencaroni collabora con lo Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati e nel progetto “Videosorveglianza Urbana Integrata” di Ethos Academy 

Diverse persone lamentavano l’installazione di apparati promozionali di digital signage presso le stazioni ferroviarie che, nel mostrare messaggi pubblicitari, utilizzavano un sistema di “riconoscimento e tracciamento facciale” di coloro che vi si trovavano dinnanzi. Il Garante (provv. 21.12.2017 in registro dei trattamenti n. 551), affrontando il caso a seguito di varie segnalazioni, ha analizzato la finalità del sistema: analizzare l’audience pubblicitaria. Il totem è infatti dotato di schermo (sul quale vengono trasmessi messaggi) e di sensori per raccogliere dati di audience atti a valutare l’efficacia della comunicazione. 

La raccolta dei dati è effettuata mediante l´utilizzo di un’applicazione in grado di analizzare le immagini raccolte dal sensore video installato sulla colonnina (in genere una webcam) al fine di: determinare la presenza di un volto umano nell’area ripresa; rilevare il tempo di permanenza di fronte alla pubblicità, ovvero il tempo di persistenza di un certo volto nel campo visivo del sensore; fornire alcune informazioni (per quanto con un certo grado di approssimazione) desunte dalle caratteristiche del volto (quali sesso, fascia d’età, distanza dalla colonnina); effettuare analisi statistiche volte ad individuare il livello di gradimento dei messaggi.

Impatto Privacy: gli algoritmi di face detection

La presenza di un volto è rilevata attraverso algoritmi di face detection (e non di face recognition), che consentono quindi di rilevare (genericamente) la presenza di un volto umano senza però identificarlo attraverso caratteristiche biometriche specifiche di quel volto. La tecnologia adottata, infatti, consente di analizzare, solamente in forma anonima e in maniera localizzata al singolo totem, l´espressione facciale (da felice a triste) e alcune altre caratteristiche delle persone che osservano il messaggio pubblicitario, senza conservare né trasmettere alcuna immagine o altri dati riferibili a specifici soggetti inquadrati dalla telecamera. Osserva il Garante che, seppur per un breve lasso di tempo, pari a qualche decimo di secondo, il sistema installato comporta un trattamento di dati personali, consistenti nelle immagini del volto degli interessati, finalizzato a desumere dall’immagine del viso una serie di informazioni utilizzate per effettuare analisi dell’audience.

Valutazione del Garante

Osserva il Garante che in termini generali, la disciplina sulla protezione dei dati personali prevede che il trattamento di dati del tipo di quelli in esame, oltre che svolgersi in osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati (art. 2 del Codice), debba essere effettuato nel rispetto, tra l’altro, dei princìpi di necessità, liceità e proporzionalità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a) e d), del Codice). Tenuto conto che la finalità perseguita dalla società è unicamente quella di effettuare l’analisi c.d. anonimizzata dell’audience pubblicitaria, rileva l’Autorità che le caratteristiche funzionali del sistema, in relazione alla tipologia di informazioni raccolte e alle modalità di cancellazione pressoché immediata delle immagini degli interessati, sono tali che nessun dato personale resti memorizzato in modo duraturo nel sistema, configurato sulla base di algoritmi di mera “face detection” e non di “face recognition”, per cui non è in grado di identificare il volto dell’individuo attraverso dati biometrici.

Conclusioni

L’Autorità ha ritenuto che il trattamento sia conforme ai principi della disciplina privacy e in particolare, che l’impiego di software di elaborazione in grado di estrapolare dati di tipo statistico dalle immagini riprese in modo pressoché immediato, senza elaborazioni biometriche né  registrazioni di immagini, né accessi live, possa ritenere che siano previste adeguate cautele affinché non siano messi a rischio i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità e la riservatezza degli interessati. In ogni caso il Garante ritiene opportuno che il titolare del trattamento fornisca l’informativa in forma semplificata, attraverso cartelli sintetici posizionati nelle vicinanze dei totem pubblicitari, messaggi che dovranno comunque essere integrati da più complete informative, rese agevolmente disponibili sul sito della Società titolare, nonché attraverso un QR code da posizionare sulla stessa vetrofania.

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato.  


maggiori informazioni su:
SM03-ART056.pdf



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