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Il controllo degli impianti antincendio: procedure e responsabilità

22/03/2019

di Sergio Bonati - Esperto AIPS in materia antincendio, titolare A.M.T. Antincendi Mare Terra s.a.s.

Il controllo dell’impianto di rivelazione incendi è spesso per il cliente finale un concetto poco definito. Il cliente si affida quindi ad un professionista per farsi fare un’offerta. Tale offerta appare seria se viene accompagnata da una lista di verifiche...ma se le procedure non sono corrette di chi è la responsabilità?

Occorre partire dai riferimenti normativi, che suddivideremo primariamente in norme relative ai luoghi di lavoro e norme relative ad attività, pur soggette ai controlli di prevenzione incendi, che tuttavia non ospitano luoghi di lavoro.

Luoghi di lavoro 

Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), all’art. 46 “Prevenzione incendi”, cita un futuro decreto che tratterà anche di “metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio”. In attesa dell’uscita di detto decreto, viene indicato come riferimento il vecchio Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998,  che all’art. 4 recita: “gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.”

Non luoghi di lavoro comunque soggetti a controlli

Il Decreto 20 dicembre 2012 all’art. 4 indica: “gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fomite dal fabbricante.” 

I riferimenti normativi sono in capo al “datore di lavoro” nel primo caso ed in capo al “titolare dell’attività di prevenzione incendi” nel secondo caso. Pertanto se il contratto stipulato con l’azienda deputata ai controlli dovesse risultare inesatto, incompleto e/o errato, saranno il datore di lavoro o il titolare dell’attività di prevenzione incendi ad essere responsabili.

Giusto incarico

Il giusto incarico dovrà essere in base alle indicazioni ed alle procedure di cui la Norma UNI 11224 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”  (ad oggi vige l’edizione del 2011). La citata norma UNI 11224 prende in esame diversi  momenti di vita dell’impianto: dai primi istanti (ancor prima di essere consegnato al cliente) sino alle verifiche decennali. Vediamole.

• Controllo iniziale - effettuato per verificare la completa e corretta funzionalità delle apparecchiature e delle connessioni e la positiva corrispondenza con i documenti del progetto esecutivo.

• Sorveglianza - controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

• Controllo periodico - insieme delle operazioni, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

• Manutenzione - operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

• Verifica generale del sistema - controllo accurato e particolare del sistema, la cui periodicità e metodologia dipende dalle prescrizioni normative e legislative, relative ai singoli componenti utilizzati o dalle istruzioni del produttore delle apparecchiature impiegate.

Occhio!

Il contratto dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le procedure previste dalla norma ed il verbale di controllo dovrà essere omologo alle liste di controllo allegate in appendice alla norma. Una buona prassi è allegare anche la lista dei punti che sono stati verificati uno ad uno. Certamente i costi lieviteranno rispetto ad un incarico con verifiche a campione, ma è bene sapere che un incarico eseguito in tal modo non rappresenta realmente un “controllo”. Meglio rendersene conto prima che siano un assicuratore o un giudice a rilevarlo nelle sedi proprie.



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