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Procura di Roma e Garante Privacy: il Protocollo d’intesa

12/03/2019

di Marco Soffientini, Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy e Silvia Mencaroni collabora con lo Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati e nel progetto “Videosorveglianza Urbana Integrata” di Ethos Academy 

In data 08 gennaio 2019 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e la Procura della Repubblica di Roma hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’attuazione delle nuove norme sulla privacy introdotte dal D.lgs 10 Agosto 2018, n. 101. Ma cosa prevede il D.Lgs 101/2018?

Gli articoli 167, comma 4, 167-bis, comma 3 e 167-ter, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotti dal d.lgs.10 agosto 2018, n. 101, impongono al pubblico ministero di informare “senza ritardo” il Garante qualora abbia notizia dei reati ivi richiamati.

Cosa prevede il Protocollo

Il protocollo prevede che il pubblico ministero informi senza ritardo il Garante qualora abbia notizia di specifici reati in materia di protezione dei dati personali.  

Cosa contienel’informativa del PM al Garante

L’informativa che il pubblico ministero è tenuto ad inviare al Garante  deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell’istruzione, da parte dell’Autorità Garante, dei procedimenti amministrativi eventualmente correlati al fatto di reato. 

Quando deve avvenirela comunicazione

Il protocollo individua nell’avvenuta notifica, all’indagato e al difensore, dell’avviso di conclusione delle indagini, (415-bis c.p.p.) il momento a partire dal quale deve essere effettuata la comunicazione al Garante degli elementi necessari ai fini dell’accertamento di eventuali illeciti in materia di protezione dei dati personali correlati al fatto di reato. 

Validità del Protocollo

Il protocollo ha efficacia biennale ed è soggetto a rinnovo tacito, salvo contrario avviso delle parti.

Reati Privacy

Il D.Lgs. 101/2018 (decreto di adeguamento al GDPR - Regolamento n. 679/2016) introduce diverse novità, in particolare in ordine al sistema sanzionatorio: come cambiano dunque le sanzioni amministrative e gli illeciti penali alla luce della riforma? Gli articoli del  D.lgs 10 Agosto 2018, n. 101 dedicati alle sanzioni sono il 167, commi 1,2,3.4.5, 6 (Trattamento illecito di dati), l’art. 167-bis, commi 1,2 e 3 (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala) e l’art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), commi 1 e 2. Per consultare gli articoli dedicati ai reati privacy e/o il testo integrale del Decreto uscito in GU.

Il Protocollo d’Intesa

Il protocollo d’intesa, siglato dalla Procura di Roma e dal Garante Privacy, disciplina le modalità attuative della norma che impone al PM di informare senza ritardo il Garante qualora abbia notizia di reati in materia di protezione dei dati personali, consentendo il migliore esercizio dell’azione di accertamento di eventuali illeciti e coordinando nella maniera più efficiente i procedimenti sanzionatori penale e amministrativo. Alla comunicazione è tenuto il PM assegnatario del procedimento e l’avvenuta notifica, all’indagato e al difensore, dell’avviso di conclusione delle indagini, individua il momento a partire dal quale dev’essere effettuata, senza ritardo, la comunicazione al Garante degli elementi necessari ai fini dell’accertamento di eventuali illeciti. Tale scansione procedimentale consente di rispettare il segreto investigativo in relazione al procedimento penale in corso e l’efficienza dell’azione del Garante.



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