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Videosorveglianza urbana: linee guida UNI e novità privacy

02/01/2019

di Stefano Manzelli - Consulente enti locali e forze dell’ordine

Gli operatori destinati a confrontarsi con le tematiche della sicurezza urbana tra telecamere e smart city possono ora disporre di una prassi di riferimento certificata. Ma per la regolamentazione strategica della materia è sempre più necessaria la presenza di una nuova figura professionale che dovrà agevolare la gestione eclettica dei progetti tra normativa, privacy, consulenti, ingegneri, progettisti e tutti gli organi deputati alla gestione della sicurezza pubblica e privata. Lo hanno evidenziato le linee guida dell’Ente Italiano di Normazione pubblicate il 29 ottobre 2018. L’interessante documento, elaborato in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, raccoglie prescrizioni e buone pratiche condivise per sostenere la progettazione di modelli applicativi in materia di sicurezza urbana.

La progettazione strategica preliminare risulta necessaria fin dalle prime fasi di qualsiasi valutazione tecnica in materia di sicurezza urbana, specificano innanzitutto le linee guida. Ma la complessità della materia è tale da rendere impalpabile un obiettivo strategico senza una ricognizione complessiva dei fattori che intervengono. Per questo, che si voglia intraprendere un progetto di città sostenibile, oppure di smart city, di arredo urbano o di implementazione tecnologica della città, risulterà utile effettuare una valutazione preliminare di concreto impatto sulla sicurezza urbana dei progetti tecnici in cantiere. Ma questa analisi comporta il possesso di specifiche competenze trasversali anche in materia sociologica, urbanistica e di polizia. Si potrebbe dunque prevedere, prosegue la nota, la nascita di una nuova figura professionale che potrà definirsi come il coordinatore della sicurezza urbana in fase di progettazione. In pratica un esperto multidisciplinare in grado di accompagnare tutti gli attori interessati alla gestione delle complesse fasi della progettazione tecnica tra i meandri della burocrazia e le legittime aspettative del territorio in termini di maggiore sicurezza dei centri abitati.

NOVITÀ PRIVACY

Novità arrivano poi anche sul piano privacy, con l’inedito parere n. 30246/2016 del Garante della privacy indirizzato al Comune di Olgiate Olona, solo adesso reso noto. In questo documento si legge che tutte le telecamere installate dal Comune per finalità di sicurezza urbana, ovvero di tutela dell’ordine e dell’incolumità delle persone, possono essere visionate dalla polizia locale, dello stato e dai carabinieri, che hanno un accesso esclusivo alle immagini e agli impianti di videosorveglianza. Stessa sorte per le telecamere private, che possono essere indirizzate anche verso le aree pubbliche previo accordo vincolante con l’amministrazione comunale. E per il privato che investe in tecnologia per la sicurezza della propria città sono anche previsti incentivi fiscali che devono essere regolati dal primo cittadino.

FINALMENTE CHIAREZZA

La regolamentazione corretta del trattamento dei dati personali effettuato dai Comuni con i tradizionali impianti di videosorveglianza urbana trova finalmente un’indicazione univoca e innovativa da parte del Garante. Fino ad oggi, in mancanza di indicazioni aggiornate alla riforma europea della privacy (che si compone sia del regolamento 2016/679, sia della direttiva 680/2016 e dei rispettivi decreti di attuazione), si è sempre ritenuto che - in coerenza con le indicazioni generali del garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 - il trattamento dei dati personali effettuato con gli impianti di controllo elettronico del territorio fosse sottoposto soprattutto alla disciplina del GDPR, per le normali attività di sicurezza cittadina, e solo marginalmente alla direttiva UE 2016/680, relativamente alle altre attività particolari di ordine pubblico e sicurezza (ad esempio nel caso di collegamento interforze di un impianto comunale con la banca dati dei veicoli rubati del ministero dell’interno, come evidenziato dal Garante con il parere del 6 giugno 2018). Secondo questa interpretazione, la doppia anima della polizia locale si andrebbe di fatto a riflettere anche sulle sue dotazioni tecnologiche, creando molte complessità burocratiche. La soluzione evidenziata dal Garante sgombera quindi il campo da molti dubbi. Poiché, ai sensi del DL 23 febbraio 2009 n. 11, per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la fonte normativa che giustifica il trattamento dei dati personali è chiara. Il medesimo trattamento, specifica il parere centrale, attiene quindi alla sicurezza urbana da intendersi, secondo le recenti indicazioni della Consulta, “come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Pertanto il trattamento potrà essere effettuato solo da agenti di polizia locale che abbiano la qualifica di agente di pubblica sicurezza”.

USO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE E DELLO STATO

Una volta osservata la procedura corretta per la definizione degli obiettivi da perseguire a tutela della sicurezza urbana con gli impianti di videosorveglianza comunale, nel rispetto della circolare del Viminale del 7 febbraio 2012, il trattamento dei dati personali “effettuato tramite il predetto sistema di videoripresa, in quanto finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, rientra nella previsione di cui all’art. 53, comma 1, del codice. Questo articolo, ora specificamente abrogato dal dlgs 51/2018, di fatto sposta la disciplina dell’impianto di videosorveglianza dal GDPR alla direttiva speciale semplificata per le attività di indagine e di polizia. In pratica, oltre ad una serie di agevolazioni formali in materia di informativa e di trattamento dei dati, questo cambiamento di scenario permetterà ai Comuni di considerare i propri impianti sostanzialmente ad uso esclusivo di polizia locale e dello stato. E i privati che vorranno riprendere porzioni dell’area pubblica di proprio interesse potranno mettere a disposizione dei Comuni i propri impianti perdendo completamente la disponibilità delle immagini, ma valorizzando la conservazione delle stesse per almeno 7 giorni e regolarizzando la ripresa di eventi in zone soggette a pubblico passaggio.

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato.  

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maggiori informazioni su:
www.sicurezzaurbanaintegrata.it



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