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Videosorveglianza interforze: progetti al bivio privacy

11/09/2018

di Stefano Manzelli - Consulente enti locali e forze dell’ordine www.sicurezzaurbanaintegrata.it

Non è possibile realizzare una moderna progettazione tecnica di un impianto di videosorveglianza urbana interforze senza aver affrontato una valutazione preventiva dell’impatto privacy in relazione all’uso concreto che dovranno avere tutti i dispositivi. Tra regole applicabili nell’ordinaria attività di sicurezza urbana e deroghe previste per le attività di indagine, ovvero tra le diverse competenze e prerogative della polizia locale e dello stato. Lo ha evidenziato implicitamente anche il dlgs 18 maggio 2018, n. 51, che riguarda l’attuazione della direttiva Ue 2016/680 relativa al trattamento dei dati personali per finalità di indagine e prevenzione (pubblicato sulla GU n. 119 del 24/04/2018), in vigore dall’8 giugno scorso. a complessa riforma europea della tutela dei dati personali, in corso di completamento in questi mesi, riverbera i suoi effetti anche sulla concreta progettazione degli impianti di videosorveglianza urbana per le aree pubbliche. A distanza di otto anni dal provvedimento generale del Garante della privacy sui sistemi di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, e dopo l’entrata in vigore delle due importanti riforme in materia di privacy (ovvero il regolamento 679/2016 e la direttiva 680/2016 che ancora richiedono una serie di atti applicativi di dettaglio), questo provvedimento è ancora attuale ma dovrà necessariamente essere confrontato e aggiornato con le novità in arrivo. In primo luogo il regolamento europeo sulla tutela dei dati personali, che è entrato in vigore il 25 maggio e che riguarda la maggior parte dei normali impianti di videosorveglianza urbana, ovvero i sistemi tradizionali che non richiedono interferenze particolari con le forze di polizia dello stato, dove il comune è generalmente il titolare del trattamento e le questioni assumono una valenza ordinaria nell’ambito di una conservazione temporale dei dati personali consentita per un termine massimo di sette giorni. Per queste attività sarà innanzitutto opportuno effettuare una tempestiva verifica ricognitiva e valutativa dei trattamenti, perfezionare i registri e aggiornare le informative.

DIRETTIVA 680/2016

Un altro elemento normativo da tenere presente è la direttiva 680/2016, che dall’8 giugno ha reso le cose ancora più complesse con l’entrata in vigore del dlgs di recepimento n. 51/2018, specificamente dedicato alle attività di indagine. Anche le tipiche attività di polizia giudiziaria svolte con l’ausilio degli strumenti di videosorveglianza urbana dovranno fare riferimento a questa nuova disciplina - dunque anche gli impianti, specialmente se si tratta di tecnologie strutturalmente progettate per un uso interforze vero e proprio. Ed è proprio in questo caso che il progettista dovrà prestare la massima attenzione al bivio privacy. Se per esempio un impianto di lettura targhe per finalità di sicurezza urbana integrata prevede il collegamento del sistema con il centro elettronico nazionale del Viminale, attraverso il posizionamento di un server in questura, sarà necessario declinare una progettazione tecnica dedicata alle specifiche finalità dell’impianto interforze. Quindi, oltre al rispetto delle prerogative di carattere tecnico che saranno richieste necessariamente dagli organi ministeriali, l’installatore ed il progettista dovranno prestare attenzione anche a tutti gli aspetti normativi connessi al trattamento dei dati per finalità di indagine. Spetterà infatti al regolamento che dovrà essere adottato ai sensi dell’art. 5 del dlgs 51/2018, individuare, tra l’altro, “le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso, le modalità di consultazione, nonché le modalità e le condizioni per l’esercizio dei diritti”. In buona sostanza, senza i dettagli operativi che verranno individuati da questo regolamento in corso di realizzazione, e in attesa di un nuovo provvedimento generale per gli impianti di sorveglianza urbana, il rischio è quello di progettare impianti di videosorveglianza cittadina che potrebbero risultare non idonei ad un uso investigativo interforze. Ovvero impianti progettati magari nel rispetto di regole tecniche non congruenti con le aspirazioni tecnologiche ed informative del centro elettronico nazionale del Ministero dell’interno. E quindi neppure convergenti con le diverse competenze degli organi di polizia locale e dello stato e delle relative differenziazioni in materia di trattamento dei dati personali.

CIRCOLARE 1065 12/01/2018

In attesa dei necessari provvedimenti di dettaglio, il riferimento più autorevole per la progettazione di un moderno impianto interforze rimane la circolare del Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell’interno n. 1065 del 12 gennaio 2018, avente per oggetto le linee di indirizzo per la realizzazione dei sistemi di lettura targhe con collegamento al centro Scntt di Napoli dei veicoli rubati. La nota, pur essendo indirizzata alle prefetture, rappresenta un importante momento di confronto anche per i tecnici e i progettisti. Secondo le direttive impartite dal Ministero dell’interno, specifica il Viminale, e “diffuse con la circolare nr. 558/sicpart/421.2/70 del 2 marzo 2012 – i progetti di realizzazione dei sistemi predetti, gestiti dalle amministrazioni comunali, devono essere oggetto di valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volte all’approvazione delle caratteristiche infrastrutturali (ubicazione del sistema centrale e dei dispositivi di lettura targhe del territorio) e dell’eventuale interconnessione primaria verso i sistemi di acquisizione dislocati presso gli uffici territoriali della Polizia di Stato. A valle di tali valutazioni, qualora si intenda anche procedere all’ulteriore riversamento dei dati acquisiti con i suddetti sistemi di lettura targhe nella banca dati del sistema Scntt, ospitato presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli, dovrà essere inoltrata esplicita richiesta a questa Direzione centrale, corredata dalla documentazione tecnica che descrive le modalità di interconnessione (..). Considerata la sensibilità dei dati trattati, è opportuno che, in fase di valutazione dell’architettura dei sistemi, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presti particolare attenzione a questi punti:

• il sistema deve consentire di distinguere i profili autorizzativi delle diverse utenze, al fine di controllare l’insieme delle informazioni visibili in base alla competenza istituzionale dell’utilizzatore (polizia locale o dello stato);

• prima dell’avvio in esercizio del sistema, è necessario definire formalmente i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, dove siano descritte le finalità che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. E per agevolare queste formalità il Ministero ha messo a disposizione un fac-simile di protocollo d’intesa già in qualche modo allineato alle indicazioni della direttiva 680/2016. Ovvero con la questura titolare del trattamento e tempi di conservazione delle targhe allungati ad almeno 60 giorni.

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato.  

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