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Educational: progettare sicurezza alle luce delle norme

18/05/2018

di Pierdavide Scambi - Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com

Questo articolo si concentra sulla sicurezza fisica dei luoghi, con riferimento anche ai recenti incentivi finanziari del Governo e agli aggiornamenti normativi, per migliorare gli ambienti del comparto “Education”. Partiamo dalla base nel considerare gli edifici scolastici come oggetto del D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” che, con l’articolo 15, elenca le norme generali di sicurezza dei lavoratori/ studenti nei luoghi di lavoro e riassume l’approccio analitico richiesto per la messa in sicurezza.

In sintesi la norma richiede la generale valutazione di tutti i rischi; la programmazione della prevenzione; la riduzione dei rischi alla fonte; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio; le priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti. Inoltre si ritiene necessario focalizzare l’attenzione anche sull’articolo 2 del D.lgs. n.81/2008, che prevede che “siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici - ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente al periodo in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”. Ma quali sono stati i temi in ambito sicurezza maggiormente trattati dal precedente Governo nell’ultimo biennio?

PREVENZIONE INCENDI

Parliamo subito di prevenzione incendi, tema che annovera importanti aggiornamenti a decorrere dal 25 agosto 2017 per l’entrata in vigore delle nuove regole tecniche verticali in merito alla prevenzione incendi nelle scuole, in alternativa alle specifiche disposizioni di cui al D.M. 26 agosto 1992. Con il Decreto 7 agosto 2017 si applicano le nuove regole tecniche, alternative alle norme di prevenzione incendi in vigore, che si basano su un approccio prestazionale e vanno ad aggiungersi, come nuovo capitolo (VII), al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015). Questo è il contenuto del Capitolo V.7 (Attività scolastiche): classificazioni; strategia antincendio; reazione al fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione; gestione della sicurezza antincendio; controllo dell’incendio; rivelazione ed allarme; vani degli ascensori. La nuova regola tecnica si può applicare alle scuole di ogni tipologia, ordine e grado, sia esistenti che di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti (di cui all’allegato I del D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151, individuate con il numero 67). Sono compresi collegi e accademie ed esclusi gli asili nido. Non potrà essere applicata (ma solo costituire un utile riferimento) per scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche. Con la nuova norma il progettista ha la possibilità di scegliere tra la nuova normativa prestazionale e la vecchia prescrittiva. Il vantaggio consiste nella possibilità di optare per una strategia di prevenzione e protezione antincendi “su misura”; partendo dalla specifica realtà in cui si trova ad operare, si può scegliere, a parità di sicurezza, la soluzione più conveniente anche dal punto di vista economico. La nuova norma sulle scuole sarà monitorata: entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti saranno verificati per prendere una decisione riguardo all’eventuale abrogazione delle norme dell’anno 1992.

VIDEOSORVEGLIANZA

E veniamo all’argomento tanto caro quanto discusso: l’utilizzo di sistemi videosorveglianza in ambito scolastico rappresenta infatti un nodo articolato e complesso, che più volte stato oggetto del vaglio di Camera e Senato con esiti alterni sulla possibilità di ulteriore estensione di utilizzo. La questione va a toccare sfere di analisi che pertengono al controllo pedagogico educativo e non meramente tecnico prescrittivo. Pertanto vogliamo limitarci con il presente contributo a riportare come si sia espresso in maniera univoca il Garante della Privacy nel 2016 con “La nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali”, per “insegnare la privacy e rispettarla a scuola”, sottolineando come le ultime rogatorie presentate abbiano ricevuto risposta esclusivamente all’interno di questo perimetro.

TEMA PRIVACY

“È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l’edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e atti vandalici. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Le aree perimetrali esterne, al pari di ogni altro edificio pubblico o privato, possono invece essere oggetto di ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante l’orario di apertura dell’istituto scolastico. In questo caso, l’angolo visuale deve essere delimitato in modo da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l’edificio. La presenza di telecamere deve sempre essere segnalata da appositi cartelli (vedi i modelli di informativa semplificata predisposti dal Garante e reperibili sul sito www.garanteprivacy.it), visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.” E’ quindi implicito che anche l’illuminazione, normata dalla UNI 10840, svolga un ruolo cardine sui contenuti di sicurezza scolastica.

ILLUMINAZIONE

La stessa norma UNI 10840 elenca i criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale delle aule e di altri locali scolastici, in modo da garantire condizioni che soddisfino il benessere e la sicurezza degli studenti, del personale docente e non. I locali scolastici vengono utilizzati prevalentemente durante le ore diurne, perciò la norma fornisce le prescrizioni generali sia per l’illuminamento artificiale sia per l’illuminazione naturale. Una buona illuminazione riduce del resto la paura di aggressioni o di altri atti criminali. In generale si considera un’illuminazione adeguata se permette di riconoscere facilmente un volto ad una distanza di 15 m. Un alto livello di illuminazione non è purtroppo però sufficiente ad ottenere una buona visibilità: sono altrettanto importanti la distribuzione, la posizione e la forma dei corpi illuminanti. Questi aspetti, che concernono l’illuminazione, si inseriscono nei piani di aumento della sicurezza percepita. Strutture e servizi pubblici (scuole, campi sportivi, palestre, biblioteche, aule magne ecc.) sono particolarmente efficaci nella creazione di vitalità: la loro ubicazione dovrebbe pertanto essere accuratamente pianificata in modo da sfruttare a pieno il loro potenziale in termini di sorveglianza spontanea. Dovrebbero, inoltre, essere organizzati in modo da promuovere la prossimità e la socialità tra individui, che contribuiscono a combattere fattori quali isolamento e segregazione, che producono insicurezza. La vitalità è infine importante per la coesione e l’inclusione sociale e, dunque, per una potenziale riduzione della criminalità. Lasciare le scuole oltre l’orario di frequenza vuote, come cattedrali nel deserto, invita al vandalismo. Quello che invece deve essere promossa è la rivitalizzazione degli spazi, ovvero la capacità di ricreare per gli spazi funzioni diverse a diversi orari di attività, al fine di generare flussi di persone e cose. Questa estensione del periodo di apertura crea un complesso sistema di movimenti ed un totale uso dei servizi, contribuendo così a generare vitalità e un significativo controllo spontaneo soprattutto nelle aree più estese che definiamo Campus.


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