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L’installatore è responsabile dell’operato dei terzi di cui si avvale?

26/09/2017

di Roberta Rapicavoli, Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy www.robertarapicavoli.it

Spesso l’installatore non svolge l’attività direttamente ma si avvale di soggetti terzi: dipendenti, collaboratori o società a cui viene affidata la realizzazione dell’opera in sub-appalto. Cosa avviene nel caso in cui tali soggetti non dovessero svolgere correttamente l’attività di installazione e cosa nel caso in cui le operazioni dovessero determinare danni a terzi? Se, ad esempio, la ditta di installazione affidasse ad un suo dipendente il compito di posizionare le telecamere del sistema di videosorveglianza richiesto da un cliente e, a causa di negligenza nello svolgimento di tale attività, una delle telecamere dovesse staccarsi e determinare, oltre all’interruzione delle riprese, anche dei danni a un terzo, ferito dalla caduta della telecamera, l’installatore risponderebbe dei danni derivanti dalle azioni del dipendente? E, se sì, entro quali limiti? Per affrontare tale tema occorre distinguere le conseguenze negative per il cliente derivanti dall’inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente, dai danni causati a terzi dai fatti illeciti posti in essere.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

In ordine al primo profilo, relativo alla responsabilità contrattuale, occorre richiamare l’art. 1228 c.c., in base al quale “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”. Pertanto, se l’installatore, per lo svolgimento dell’attività concordata con il proprio cliente, decide di affidare l’incarico a soggetti terzi sarà responsabile per i fatti dannosi realizzati da costoro, volontariamente o a titolo di colpa. Il citato art. 1228 fa riferimento a “terzi”, per cui l’installatore risponde sia nel caso in cui il fatto dannoso venga realizzato da un dipendente – come nell’esempio richiamato – sia nel caso in cui venga posto in essere da un collaboratore o altro soggetto esterno di cui abbia deciso di avvalersi. Tale responsabilità è una sorta di garanzia per il cliente, che non ha alcun rapporto con i terzi a cui l’installatore sceglie di affidare l’attività, per cui, di fatto, se questo decide di non eseguire personalmente la prestazione ma di delegare le operazioni a terzi, risponderà dei loro fatti dolosi o colposi.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Una previsione analoga a quella esaminata si trova nell’art. 2049 c.c. per il caso di danni cagionati a terzi (si parla, in tal caso, di responsabilità extracontrattuale o aquiliana). Secondo tale disposizione, infatti, “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. L’utilizzo, in tale caso, dell’espressione “domestici e commessi” e non del termine “terzi”, comporta che, mentre nell’illecito contrattuale il debitore risponde – come detto – dell’opera prestata da qualsiasi terzo, in quello aquiliano è necessario un vincolo di effettiva subordinazione o comunque un rapporto che attribuisca un potere di direzione e di vigilanza al cosiddetto padrone, anche se temporaneo. La garanzia in materia di responsabilità extracontrattuale è dunque evidentemente meno ampia rispetto a quella prevista per la responsabilità da inadempimento, in quanto solo per quest’ultima rileva l’operato di qualsiasi terzo incaricato, mentre, nel caso di responsabilità aquiliana, deve sussistere un rapporto di subordinazione. In concreto allora, riprendendo il caso già richiamato, se la ditta di installazione affida ad un suo dipendente il compito di posizionare le telecamere del sistema di videosorveglianza e, a causa di negligenza nello svolgimento di tale attività, una delle telecamere dovesse staccarsi e determinare, oltre all’interruzione delle riprese, anche danni a un terzo, ferito dalla caduta della telecamera, la società installatrice risponderebbe tanto nei confronti del cliente (in base all’art. 1228 c.c.), quanto nei confronti del terzo danneggiato (ai sensi dell’art. 2049 c.c.).

SUBAPPALTO

Potrebbe giungersi alla stessa conclusione qualora l’attività di installazione cui si è fatto riferimento nel caso esaminato, invece di essere posta in essere da un dipendente della società installatrice, venisse realizzata da società che opera in sub appalto? In tal caso, mentre rimarrebbe una responsabilità dell’installatore nei confronti del cliente per l’inadempimento degli obblighi contrattuali – in quanto, come detto, secondo l’art. 1228 c.c., si risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei “terzi” del cui operato ci si avvale nell’adempimento degli obblighi assunti – l’installatore non risponderebbe invece a titolo di responsabilità extracontrattuale – in quanto mancherebbe il citato vincolo di subordinazione cui fa riferimento l’art. 2049. Alla luce di tali rilievi, pertanto, l’installatore, salvo diverso accordo, risponderà anche dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui abbia deciso di avvalersi per lo svolgimento dell’attività concordata con il cliente e, se si tratta di dipendenti, sarà responsabile per i danni arrecati da loro fatto illecito commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. 



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