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Per essere smart, l’edificio dev’essere sicuro

13/09/2017

di Avv. Barbara Pandolfino, Master in Criminologia e Politica Criminale Internazionale c/o ente ONU UNICRI, Spec. Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia Interpersonale Investigativa Criminale e Forense, esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; Ufficio Legale FENIVA SRL, www.feniva.it - legale@feniva.

Prendere le mosse dallo spunto editoriale del c.d. “smart building” e spostare l’analisi su concetti più ampi, quali quelli delle c.d. “responsabilità civili nel costruire”, significa pensare che una casa intelligente, prima di essere una costruzione all’avanguardia, nell’ambito ad esempio della domotica, debba essere obbligatoriamente una casa “sicura”. Ma cosa si intende per casa sicura?

Una costruzione edilizia sicura è preliminarmente una costruzione realizzata a regola d’arte, attraverso una corretta progettazione che garantisca standard qualitativi nel rispetto non solo del comfort, ma soprattutto delle norme a salvaguardia dell’incolumità del singolo e dei cittadini. Fondamentale è quindi l’art. 1669 c.c., che recita: ”Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”

VIZI DI COSTRUZIONE

L’articolo del codice civile che stiamo esaminando è posto a tutela di interessi aventi c.d. “rilevanza pubblica”, concernenti quindi la stabilità e la solidità degli edifici di lunga durata e l’incolumità personale della collettività. Si vuole quindi garantire una maggiore protezione a chiunque possa subire un pregiudizio a causa dei vizi di costruzione di un immobile, anche considerata la possibilità che i difetti costruttivi si possano manifestare dopo anni dalla realizzazione dell’edificio. Il contenuto del precetto appena citato rischia però di condurci a commettere un errore di valutazione. Infatti l’articolo 1669 cc non evidenzia una responsabilità esclusiva in capo all’appaltatore: l’orientamento consolidato dalla Cassazione è quello secondo cui il precetto normativo individui una sorta di responsabilità extra contrattuale che va ben al di là dei limiti del rapporto contrattuale intercorso fra le parti, coinvolgendo – oltre all’appaltatore – anche il progettista, il direttore dei lavori e il committente stesso che abbia gestito direttamente la costruzione dell’immobile. Tutti possono essere chiamati a risarcire in solido l’eventuale danno quando le rispettive condotte (azioni od omissioni), anche fra loro indipendenti, abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell’evento dannoso.

ALTRE RESPONSABILITÀ

Sul punto è bene richiamare, ai fini di completezza argomentativa, il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 recante le “nuove norme tecniche per le costruzioni”. Tale decreto ha introdotto sostanziali novità in merito alla responsabilità del direttore lavori, specialmente per ciò che concerne l’accettazione in cantiere dei materiali e la verifica e l’identificazione preventiva degli stessi. Nello specifico si palesano alcuni principi cardine: tutti i materiali ed i prodotti, per uso strutturale, devono essere identificati e qualificati ai fini di una chiara individuazione del prodotto stesso e delle sue caratteristiche tecniche, consentendo così ai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo la valutazione dell’idoneità del prodotto all’uso previsto. Per quanto riguarda invece le responsabilità dei produttori, degli installatori e del committente, le norme precipue di riferimento sono da ricercare nel DPR n. 224/1988 e nel Decreto Legislativo n. 81/2008, laddove si possono individuare rispettivamente le Responsabilità per i Prodotti, Produttori e danni da difetti (224/1988) e Responsabilità in Tema di Tutela della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.



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