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Controllo a distanza e INL: la nuova modulistica

10/07/2017

di Marco Soffientini, Docente Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza; esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; Privacy Officer certified in accordo a ISO/IEC 17024:2003; Coordinatore Nazionale Comitato Scientifico Federprivacy; membro dell’Istituto Italiano per la Privacy; membro Comitato di Delibera TUV Italia per lo schema CDP e docente Ethos Academy www.ethosacademy.it

Il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro ha formalmente ed ufficialmente preso avvio con la circolare del Ministero del Lavoro n. 29 del 26 settembre 2016. L’INL è composto, oltre che dalla sede centrale di Roma, da 78 sedi territoriali, eredi delle direzioni territoriali del lavoro (D.T.L.). Tra queste, vanno annoverate le quattro direzioni interregionali del lavoro, con sede nelle città di Milano, Venezia, Roma e Napoli.

NUOVA MODULISTICA

La nuova Agenzia unica delle ispezioni e della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, è dotata di un nuovo portale di riferimento: www.ispettorato.gov.it. Nella sezione modulistica sono presenti i nuovi modelli dell’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza, con l’esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima. In particolare, è possibile scaricare:

• Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi

• Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti localizzazione satellitare

• Istanza di autorizzazione all’installazione di altri strumenti di controllo

• Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo.

L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

LA DISCIPLINA SUI CONTROLLI A DISTANZA

L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con le organizzazioni sindacali, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

SANZIONI

Il mancato rispetto della norma sui controlli a distanza è punita con l’ammenda da € 154 a € 1.549 o l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970). Come precisato dal Parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DGAI, prot. 37/0011241 del 1° giugno 2016, qualora, nelle more, dovesse intervenire l’accordo collettivo o il datore dovesse ricevere l’autorizzazione ministeriale, l’organo ispettivo rileverà il venir meno dei presupposti oggettivi dell’illecito e ammetterà il trasgressore al pagamento in misura agevolata, pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 758/1994.

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato.

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