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Come e dove installare telecamere nei condomini?

14/06/2017

dell'Avv. Barbara Pandolfino, Master in Criminologia e Politica Criminale Internazionale c/o ente ONU UNICRI,Spec. Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia Interpersonale Investigativa Criminale e Forense, esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; Ufficio Legale FENIVA SRL www.feniva.it - legale@feniva.it

Il costante bisogno di sicurezza e l’incessante necessità di sentirsi al sicuro dentro le proprie mura domestiche ci conduce ad approfondire un argomento già affrontato qualche mese fa. La videosorveglianza all’interno dei condomini infatti non deve – e non può- essere considerata solo dal punto di vista del mero iter procedurale di approvazione (nella scorsa trattazione ci siamo concentrati sul portato del nuovo art. 1122 c.c. introdotto dalla Riforma del Condominio Legge 220/2012), ma deve necessariamente essere valutata nelle sue accezioni più pratiche. Come installare le telecamere di videosorveglianza negli spazi comuni? Dove posizionarle?

A queste basilari domande ha risposto la più recente giurisprudenza con alcune significative sentenze. Per semplicità espositiva ci proponiamo di fornire gli aspetti più salienti degli interventi che interessano in questa nostra analisi. Con la sentenza n. 12139 del 2015, la Corte di Cassazione sezione VI ha replicato alla nostra prima domanda: come va installata una telecamera in un condominio. Per gli Ermellini la telecamera dovrà essere posizionata in modo da non riprendere (anche solo in parte) la proprietà di fronte o vicina. Se tale precetto non viene rispettato, si concretizza la violazione del diritto alla riservatezza del nostro vicino. Inoltre non rileva, nella fattispecie in esame, che la telecamera non funzioni perfettamente o non sia collegata ad uno strumento di registrazione.

DOVE?

Proseguendo nella trattazione, volendo fornire ai lettori facili spunti di analisi, proseguiamo con la sentenza n. 71 del 2013. La Cassazione, nella fattispecie in oggetto, ha affrontato una situazione legata al “dove posizionare le telecamere” sancendo il principio di diritto secondo il quale: “il condomino può, unilateralmente, decidere di installare in via d’urgenza, senza la preventiva maggioranza assembleare, una telecamera nel parcheggio al fine di scoraggiare furti e danneggiamenti”. Ma vi è di più. Trattandosi di una decisione che pone quale principio aureo l’urgenza di garantire la sicurezza dei propri beni da danneggiamenti o dall’impossessamento doloso altrui, ecco che il condomino che ha operato l’installazione ha anche diritto al rimborso delle spese da parte degli altri condomini. E qui siamo certi che l’interesse dei lettori sarà catturato dal fatto che, pur parlando sempre di “garanzie” all’installazione, vi sono fattispecie legate alla prassi di tutti i giorni in cui l’iter di approvazione è piegato innanzi a fini superiori. Inoltre “non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis c.p. - nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis c.p.”

Nella tecnica di posizionamento, quindi, trattandosi di un impianto comunitario ad uso di tutti i condomini, sono da mantenere saldi alcuni principi e fondamenti:

• le telecamere si possono posizionare nelle aree e spazi comuni, ponendo attenzione ai condomìni dotati di servizio di portineria che non rende possibile posizionare i dispositivi senza inquadrare anche la postazione di lavoro (rif. Art.4 L.300/1970 Statuto dei Lavoratori);

• le eventuali registrazioni dovranno essere effettuate in maniera “circolare” con attività di sovrascrizione non superiore ai 7 giorni;

• l’accesso alle registrazioni non potrà essere effettuato in maniera indiscriminata, bensì motivato e con l’interessamento del Responsabile dei Dati, ovvero l’amministratore;

• dovrà essere posizionata adeguata Informativa Minima (cartellonistica) nei luoghi di accesso alle aree sottoposte alla videosorveglianza;

• l’impianto potrà essere posto in sola maniera di visualizzazione presso la postazione di portierato, qualora fosse presente.



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