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Qual è l’ambito di applicazione del DM 37/2008?

05/06/2017

di Roberta Rapicavoli, Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy www.robertarapicavoli.it

Le imprese installatrici e i progettisti sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 37 del 2008, riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Ma quando trova concretamente applicazione tale normativa? Come espressamente previsto dall’art. 1 del DM 37/2008, il decreto si applica “agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze”. Un primo aspetto da considerare, in ordine all’ambito di applicazione definito dal citato articolo 1, è legato alla destinazione degli edifici al servizio dei quali gli impianti vengono posti. Infatti, mentre la previgente Legge 46 del 1990 si applicava agli impianti presenti negli edifici destinati unicamente ad uso civile, con la sola eccezione degli impianti elettrici, adesso, ai fini dell’applicazione del DM 37/2008, non rileva in nessun caso la destinazione d’uso dell’edificio al cui servizio l’impianto è posto.

QUALI EDIFICI

Chiarito allora tale aspetto relativo alla destinazione d’uso, considerando che il citato decreto disciplina l’installazione degli impianti all’interno degli edifici, occorre chiedersi cosa debba intendersi con tale termine. In base a quanto riportato nel previgente DPR 447/1991 (Regolamento di attuazione della legge 46/90), per “edificio” si intende un’unità immobiliare. Interessante però considerare che, secondo l’art. 812 del codice civile, rientrano tra i beni immobili gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio. Ciò che rileva, pertanto, è il collegamento della struttura al suolo, a prescindere dal fatto che la stessa abbia o meno un carattere provvisorio. Per tale ragione il DM 37/2008 trova applicazione anche nel caso di impianti posti al servizio di strutture provvisorie, purché unite al suolo - quali sono solitamente quelle utilizzate, ad esempio, in occasione di fiere o mostre.

DOVE DEV’ESSERE L’IMPIANTO

Ulteriore profilo da analizzare è legato alla collocazione dell’impianto. Il DM 37/2008 si applica infatti non solo nel caso in cui gli impianti posti al servizio dell’edificio siano collocati all’interno dello stesso, ma anche nell’ipotesi in cui siano collocati all’interno delle relative pertinenze. Anche in tal caso, al fine di comprendere cosa debba intendersi per “pertinenze”, occorre richiamare l’art. 817 del codice civile, che definisce, con tale termine, le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. Per pertinenze si intendono dunque quelle opere che, pur conservando la propria individualità fisica, sono complementari e funzionalmente subordinate, in modo attuale e permanente, all’edificio. Così, ad esempio, costituiscono pertinenza di un edificio i garage o i parcheggi. Esaminati alcuni dei profili di maggior rilievo per definire l’ambito di applicazione del DM 37/2008, rimane da chiedersi quali siano gli impianti disciplinati da tale normativa.

QUALI IMPIANTI

Gli impianti che ricadono nell’ambito di applicazione del DM 37/2008 sono classificati, all’art. 1 comma 2 del decreto, in sette tipologie:

a. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g. impianti di protezione antincendio.

E LA SICUREZZA?

Negli impianti elencati nella citata disposizione non sono espressamente indicati impianti molto diffusi per finalità di sicurezza, quali, ad esempio, gli impianti di antintrusione, di videosorveglianza o di controllo accessi. Il fatto che gli stessi non siano però espressamente richiamati non vuol dire che siano esclusi dall’ambito di applicazione del decreto. Si tratta infatti di impianti che rientrano nella tipologia di cui alla già citata lettera b) dell’art. 1, comma 2, ossia negli “impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere”. Interessante, sul punto, richiamare la Circolare 279/2013 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che contiene un’elencazione, seppur non esaustiva, degli impianti elettronici di cui al DM 37/2008, tra cui sono indicati, appunto, per quanto di interesse, gli impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe. Pertanto, nel caso in cui un’impresa dovesse installare uno di tali impianti all’interno di un edificio o delle relative pertinenze, dovrebbe sicuramente operare nel rispetto di quanto stabilito dal DM 37/2008, rischiando, in caso contrario, di incorrere nelle sanzioni individuate nel citato decreto (si pensi, tra le altre, alla sanzione prevista dall’art. 15 per mancato rilascio della dichiarazione di conformità).



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