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La dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008

20/04/2017

di Roberta Rapicavoli, Avvocato specializzato in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy www.robertarapicavoli.it  

L'art. 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”) individua, in capo all’impresa installatrice di impianti sottoposti all’ambito di applicazione della suddetta normativa, l’obbligo di rilasciare al committente, al termine dei lavori e previa effettuazione delle verifiche previste dalla legge vigente, apposita dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di legge e delle norme tecniche. L’installatore deve predisporre la citata dichiarazione di conformità seguendo il modello allegato al DM 37/2008, così come modificato dal decreto del 19 maggio 2010, in cui sono definiti nel dettaglio le indicazioni da riportare e i documenti da allegare.

LA DICHIARAZIONE

Nello specifico, la dichiarazione contiene, nella sua prima parte, i dati della società installatrice e del committente, una descrizione schematica dell’impianto eseguito, precisazioni in ordine alla tipologia di intervento (se di tratta di nuovo impianto oppure di trasformazione, ampliamento o intervento di manutenzione straordinaria di un impianto già esistente), indicazioni sul luogo esatto in cui l’intervento è stato effettuato e sull’uso dell’edificio interessato (precisando se, ad esempio, lo stesso sia destinato ad un uso civile, industriale, di commercio o ad altro uso diverso). Nella seconda parte del documento in esame sono invece contenute le attestazioni relative all’operato dell’installatore, che dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare, rispettato il progetto redatto, seguito la normativa tecnica vigente, installato componenti e materiali idonei e controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Oltre alle indicazioni da riportare all’interno della dichiarazione di conformità secondo il modello allegato al DM 37/2008 e sue successive modifiche, occorre poi prestare attenzione ai documenti che costituiscono parte integrante della dichiarazione e che, in quanto tali, devono essere allegati obbligatoriamente a quest’ultima per evitare di renderla, di fatto, incompleta e non ricevibile. In concreto, la società installatrice dovrà allegare alla dichiarazione di conformità: la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, il progetto dell’impianto (che deve comprendere le eventuali varianti realizzate in corso d’opera), lo schema di impianto realizzato (non necessario per progetti redatti da professionisti abilitati e non modificati in corso d’opera), il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali nel caso già esistenti (indicando l’impresa esecutrice e la data della dichiarazione), copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali della società installatrice e attestazione di conformità per impianto nel caso realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. Rientra invece nella discrezionalità dell’impresa installatrice decidere se allegare o meno alla dichiarazione ulteriori documenti relativi all’impianto eseguito, come, ad esempio, eventuali certificati dei risultati delle verifiche effettuate sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia o disinfezione.

TEMPISTICHE E SANZIONI

La dichiarazione di conformità, debitamente compilata, completa dei suoi allegati e sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e dal responsabile tecnico, deve essere rilasciata al committente e depositata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del Comune ove ha sede l’impianto. A quali sono le conseguenze per la società installatrice che non osservi l’obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del DM 37/2008? Oltre ai profili di responsabilità contrattuale per inadempimento nei rapporti tra la società installatrice e la committente, la mancata o incompleta emissione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore è punita, ai sensi dell’art. 15 del DM 37/2008, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 1.000,00, determinata con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Per completezza occorre però considerare che assolvere all’obbligo di predisporre e consegnare la dichiarazione di conformità dell’impianto, non solo esclude le conseguenze negative sopra indicate, ma rappresenta una garanzia per lo stesso installatore, che ha la possibilità di porsi al riparo da eventuali interventi di manomissione o cattiva manutenzione effettuati in un momento successivo rispetto alla data di rilascio della dichiarazione.



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