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Amusement: prevenzione, sicurezza e rivelazione incendio

30/10/2016

di Pierdavide Scambi, Titolare dello studio di progettazione e consulenza e formazione Scambi in Vicenza www.studioscambi.com

Il tema principale di questo numero di a&s Italy 40/2016, il mondo dell’amusement, offre la possibilità di affrontare centinaia di argomenti di carattere progettuale. Essi racchiudono, intrinsecamente, spunti interessanti e “stimolanti”, soprattutto qualora ci si volesse destreggiare tra gli innumerevoli permessi e pareri che è necessario acquisire! A questo fine, infatti, oggetto di particolare attenzione sono sicuramente gli impianti di prevenzione, sicurezza e rivelazione incendio. Il presente articolo sarà dunque focalizzato su una sintetica raccolta di disposizioni legislative e norme (forse noiose, ma importanti per una corretta redazione contrattuale) che ottemperano alla necessità e all’obbligo della manutenzione di tali strumenti.

Per una migliore comprensione di “locale di pubblico spettacolo” (anche all’aperto), partiamo da alcune consolidate definizioni che ne definiscono il perimetro normativo:“insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad esso annessi” (art.17 della Circolare n.16 del Ministero dell’Interno 15 febbraio 1951 e Titolo I “Definizioni” del D.M. 19 agosto 1996). Per spettacoli e/o trattenimenti le definizione è: “tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la podestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità etc”. (Circolare del Ministero dell’Interno n.52 del 20/11/1982). Alcune di queste attività sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco se rientranti nell’elenco delle attività soggette ai sensi del D.P.R. 151/2011 e più precisamente se ricadono nell’attività n.65 definita come:“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”. Quando si parla di capienza è bene ricordare che per “capienza” di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento si intende l’affollamento massimo consentito stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (lettera Circolare n.P718/4118 sott. 20/C del 27/3/1997).

PREVENZIONE INCENDI

La regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo a cui fare riferimento è il D.M. 19 agosto 1996, il cui campo di applicazione riguarda i sottoelencati locali:

a) teatri (locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico sono compresi essendo assimilati ai teatri come da nota prot. n. P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/5/2004);

b) cinematografi;

c) cinema-teatri;

d) auditori e sale convegno;

e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;

f) sale da ballo e discoteche;

g) teatri tenda;

h) circhi;

i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;

j) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;

k) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996:

a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al decreto (i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento);

b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo;

d) i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

I principali sistemi che all’interno di tali locali devono disporre di impianti di sicurezza sono:

1) impianto elettrico e di illuminazione;

2) impianto di allarme (acustico);

3) impianto di rivelazione incendio;

4) impianto di estinzione degli incendi;

5) ascensori antincendio.

MANUTENZIONE

L’obbligo della manutenzione dei sopra descritti impianti garantisce, con il loro periodico controllo (e la trascrizione delle attività svolte nei vari registri!), che gli stessi in caso di necessità possano intervenire. Le principali norme e leggi che regolamentano il dovere di eseguire la manutenzione sono per gli impianti elettrici, il Decreto Ministeriale n.37/2008, all’articolo 8 comma 2: “Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite”. Per i luoghi di lavoro il DLgs n.81 del 09 aprile 2008, Titolo II, Capo I, articolo 64, recita: “Il datore di lavoro provvede affinché: - omissis – e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”. Per gli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche il D.P.R. n.462/2001, Capo II, articolo 4, comma 1, riporta che: “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto… - omissis –“. Per il Codice Civile è invece l’articolo 2087 ad entrare in campo: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Per le attività soggette al Controllo dei Vigili del Fuoco si richiama invece il D.P.R. 29 luglio 1982 numero 577 articolo 15, che recita: “Il responsabile delle attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, più dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzate alla prevenzione incendi”. Si richiama inoltre il D.P.R. 01 agosto 2011 numero 151, che prevede che: “Gli enti e privati responsabili di attività di cui all’allegato I del presente regolamento sono soggette alla disciplina del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali”. Infine, in tema di responsabilità, per i luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento il DM. 19 agosto 1966 articolo 18.1 recita che: “Il responsabile dell’attività o persona da lui delegata deve provvedere affinché nel corso dell’esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare: - omissis – d) devono mantenersi costantemente efficienti di impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti”.



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