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Tutela dei fanciulli: ipotesi di obbligatorietà delle telecamere in asili e scuole materne

11/10/2016

di Barbara Pandolfino, Avvocato in Torino http://www.studiolegalepandolfino.it/ www.studiolegalefeniva.it

Con sempre più frequenza e con dilagante, fondata, preoccupazione, i media ci stanno proponendo stralci di immagini – riprese da videocamere posizionate su richiesta delle Procure, nell'ambito di azioni giudiziarie di indagine – nelle quali si vedono piccoli di tre, quattro, cinque anni che vengono strattonati, umiliati, picchiati da coloro che dovrebbero prendersene cura e rappresentare, per qualsiasi genitore, la figura di fiducia e di riferimento a cui affidare il proprio figlio minore. Sul web si chiede di piazzare di default delle telecamere in qualsivoglia struttura per l'infanzia, per evitare che gli eventuali maltrattamenti cessino solo dopo che il danno è ormai conclamato. Ma ci sono diversi ostacoli di natura giuridica.

Assistiamo sempre più spesso a scene di atrocità ed amoralità in cui gli abominevoli delitti, di cui si macchiano le persone riprese, sono quelli di maltrattamento e di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina di cui agli artt. 571 e 572 c.p. Scene in cui coloro che dovrebbero esercitare la funzione educativa primaria della pratica pedagogica adottano invece comportamenti afflittivi e deprimenti della personalità del fanciullo umiliandolo e mortificandolo, oltre a lederlo nell’integrità fisica e psichica, con gravi danni alla salute e con conseguenze difficilmente “cancellabili” in età adulta. L’asilo nido o la scuola materna dovrebbero al contrario rappresentare, per eccellenza, i luoghi in cui gli educatori perseguono il nobile scopo di promuovere e facilitare il processo autonomo di ogni personalità, favorendo la formazione dell’adulto (così come sostenuto già dall’educatore svizzero Enrico Pestalozzi nei primi dell’ottocento).

TUTELA DEL FANCIULLO:

PRINCIPI Sappiamo che il bene primario della tutela e della protezione del fanciullo trova una sua prima, esplicita, affermazione già nella Convenzione di New York del 1989 (ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176). Negli articoli 3 e 6 risiedono le granitiche certezze su cui si fonda l’interesse superiore di far crescere ogni bambino all’interno di un ambiente sano, garantendogli quindi il diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo. Per garantire ciò l’art. 3 sancisce che ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, deve tenere in preminente considerazione l’interesse superiore del bambino. Eppure, nonostante l’impianto normativo italiano abbia accolto i principi della Convenzione newyorchese, negli ultimi anni quello che dovrebbe essere il raggiungimento dell’interesse superiore (citando testualmente) del fanciullo soccombe innanzi a necessità di bilanciamento con altri interessi e con altre necessità di tutela. Ecco quindi che il sentimento di impotenza che ci pervade nell’assistere alle scene che i telegiornali diffondono, solo a seguito delle attività di indagine ormai concluse, è violento. Miseri spettatori imbavagliati ed immobili innanzi alle immagini acquisite dagli inquirenti, raccolte nell’ambito di indagini che hanno preso piede solo dopo che i fatti sono accaduti, solo dopo che i piccoli hanno subito per settimane e magari anche per mesi tali sevizie. Quando queste azioni penali hanno inizio? Su iniziativa di chi?

TUTELA DEL FANCIULLO: LA LEGGE

L’art. 120 c.p. al secondo comma recita: “ per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione dell’infermità di mente il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore”. Del resto sappiamo che fino ad una certa età le rilevazioni dei piccoli sono “mascherate”: il minore difficilmente riferisce dell’abuso, non sa raccontare esplicitamente i fatti ma inizia a tenere comportamenti che possono far sorgere il sospetto che ne sia vittima, assume atteggiamenti erotizzati, incongrui rispetto all’età (in caso di abusi sessuali) ed atti autolesionistici privi di comprensibile spiegazione. E sono proprio questi atteggiamenti, e l’interpretazione degli stessi, a far nascere il timore ed il sospetto nei genitori e che li spingono a presentarsi innanzi alle autorità per sporgere querela. Fermiamoci un attimo. Quanto è difficile per un genitore comprendere una simile situazione ed affrontarla? Possiamo immedesimarci, ma dubito che si possa minimamente comprendere.

TUTELA DEL FANCIULLO: ISTANZE DEI GENITORI

E sono proprio i genitori, infatti, sempre più spaventati, a voler sensibilizzare le Istituzioni con petizioni on line con le quali si chiede l’installazione di telecamere negli asili nido e nelle scuole materne. Una di queste, la più recente, rivolta al Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, ha raccolto ben 11.438 firme mentre l’altra, più risalente nel tempo, era stata indirizzata direttamente al Garante della Privacy. All’epoca l’oggetto della petizione prevedeva l’installazione di webcam. Sulla delicatissima questione il dott. Soro, espressosi nel maggio del 2013, aveva assunto una cauta posizione di chiusura: “No all’uso generalizzato di webcam negli asili nido. La tutela della personalità e della riservatezza dei minori deve prevalere alle esigenze di genitori e strutture scolastiche” (rif. Doc web n. 2433401). Nonostante questo precedente, le mamme ed i papà di tutta Italia continuano a far sentire la loro voce chiedendo che si realizzino ambienti di tutela, di salvaguardia e di cura per i loro piccoli. Perseguire l’interesse superiore del fanciullo, già riconosciuto più di mezzo secolo fa, potrebbe trovare una concretizzazione con l’installazione, in tutti gli asili e in tutte le scuole materne (sia pubbliche che private) di un occhio vigile che, nel tecnicismo di una telecamera, controlla e protegge. Affrontare questo delicato argomento e giungere ad una sì lieta e sollevante conclusione sarebbe la più soddisfacente delle stesure per chiunque si trovasse a scrivere di simili problematiche. Ma l’intricata rete di norme e la precisione, al bilancino, di interessi contrapposti, non prepara ad una lastricata e liscia strada verso la realizzazione di tale risultato: l’interesse superiore del fanciullo da una parte e l’interesse del lavoratore – maestra (ai sensi dell’art. 4 statuto dei lavoratori) dall’altra.

TUTELA DEL FANCIULLO: LIMITI GIURIDICI

Procedere con l’installazione di dispositivi a circuito chiuso di videosorveglianza in tutti gli asili nido e le scuole materne d’Italia sembrerebbe, di primo acchito, collidere con l’interesse del lavoratore, maestro, che ivi svolge l’attività educativa, esercitandovi la propria professione a stretto contatto con il bambino. Orbene l’art. 4 Statuto dei lavoratori, così come recentemente riformato, fa – in parte - cadere il divieto generale di controllo a distanza dell’attività del lavoratore. Si prevede la possibilità di installare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività “esclusivamente per esigenze organizzative e per la sicurezza del lavoro”, previo accordo collettivo. E’ consentito l’utilizzo delle informazioni ricavate dall’utilizzo degli strumenti cui sopra “per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”. Ecco come risulta evidente il crescente ampliamento dello spettro d’azione per l’utilizzo di impianti di videosorveglianza, allo scopo di garantire una maggiore tutela per la sicurezza non solo del patrimonio aziendale ma anche per il lavoratore, sul posto di lavoro.

TUTELA DEL FANCIULLO: LA PROPOSTA DI BILANCIAMENTO

A modesto parere della scrivente, ipotizzando un giudizio di bilanciamento degli interessi in questione, sembrerebbe prevalere l’interesse alla tutela della sicurezza del fanciullo, tale per cui garantire la salute del minore si tradurrebbe inevitabilmente in una salvaguardia del benessere dell’adulto di domani. L’obbligo di installazione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso in asili e scuole materne garantirebbe non solo la sicurezza del bambino e il libero sviluppo della sua personalità, bensì tutelerebbe anche l’operato di coloro che in virtù della qualifica professionale che ricoprono, svolgono attività a stretto contatto con i minori. Verrebbe garantita la perfetta aderenza alla realtà di ogni fatto svoltosi all’interno della struttura dell’asilo evitando che l’incapacità dei più piccoli di narrare gli avvenimenti, condita da una buona dose di fantasia, faccia apparire la più diligente delle maestre nella incarnazione della più spregevole artefice di condotte lesive proprio a danno dei piccoli.



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