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Detrazione IRPEF per antifurto o TVCC: come si accede? Seconda parte

20/11/2010

di Antonina Giordano (*)

È prevista una detrazione Irpef del 36% sulla messa in opera di impianti antintrusione e TVCC, ma a quali condizioni, con quali modalità di accesso, entro quali limiti? L'abbiamo chiesto ad Antonina Giordano, esperto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, che ci ha fornito un vero vademecum operativo. Da illustrare dettagliatamente ai clienti, visto che si è sempre più propensi ad acquistare "con lo sconto"... piuttosto che senza.

La detrazione fiscale Irpef del 36% spetta per tutte le spese sostenute per l'installazione di misure - antintrusione e sistemi di videosorveglianza - atte a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi realizzate nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia (cfr. A&S Italy n. 4/2010 pag. 44 per i dettagli). Alla detrazione si accede attivando una procedura specifica.

A) comunicando l'inizio lavori

Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell'Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate. gov.it. La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara A tale modello devono essere allegati:

  • la copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
  • i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
  • la fotocopia della delibera assembleare (per i soli interventi che richiedono tale preventiva delibera) e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
  • la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario).

La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

B) dando comunicazione all'ASL

Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
  • natura dell'intervento da realizzare;
  • dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dei lavori.

In luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL.

C) pagando con bonifico/postale

Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale che deve contenere:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del soggetto che paga (beneficiario della detrazione);
  • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del bonifico (ossia della ditta o del professionista che ha eseguito i lavori).

Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Se il bonifico contiene l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico. Qualora il contribuente ottenga un finanziamento, questo dovrà essere erogato tramite bonifico intestato in nome e per conto del mutuatario all'esecutore dei lavori. Il decreto legge 78 del 31 maggio scorso, all'articolo 25 prevede che da giovedì 1° luglio la banca o l'ufficio postale che ricevono un bonifico di pagamento per lavori edili che accedono alle agevolazioni fiscali del 36 e del 55%, in pratica le ristrutturazioni e i lavori finalizzati al risparmio energetico, devono applicare sul bonifico una ritenuta d'acconto a titolo d'imposta del 10 per cento. In particolare, le banche e le Poste Italiane, al momento dell'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che beneficiano delle detrazioni, dovranno operare una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto d'imposta sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa.

D) e inoltre

Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti debbono trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri, oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa per raccomandata al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori e sono sostenute le spese. L'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che la mancata comunicazione di fine lavori per gli interventi che comportano costi superiori a 51.645,69 euro non costituisce più causa di decadenza dall'agevolazione fiscale, in considerazione del fatto che, a partire dal 2003, il limite massimo di spesa detraibile è stato ridotto da 77.468,53 a 48.000,00 euro, vale a dire al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento (51.645,69 euro). Di conseguenza, con decorrenza dal 2003, la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio deve considerarsi superata. I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese sostenute e la ricevuta del bonifico. Nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006), il costo della manodopera deve essere indicato in maniera distinta.

Come (non) perdere la detrazione

I motivi per i quali il beneficiario della possibilità di detrarre dall'Irpef di una quota pari al 36% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia decade dal diritto alla fruizione dell'agevolazione predetta (e che legittimano il recupero degli importi eventualmente fruiti) sono:

  • mancata trasmissione preventiva della comunicazione d'inizio lavori, redatta sull'apposito modello dell'agenzia delle Entrate al Centro operativo di Pescara;
  • mancata indicazione nella comunicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o di quelli relativi alla domanda di accatastamento) ovvero, in assenza dei dati catastali, assenza dell'allegazione della fotocopia della domanda di accatastamento;
  • mancanza della comunicazione preventiva all'Asl competente (nel caso in cui tale comunicazione sia obbligatoria);
  • mancata esibizione delle fatture o delle ricevute relative alle spese, della ricevuta del bonifico bancario o postale ovvero intestazione di quest'ultima a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
  • mancata indicazione del costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori;
  • effettuazione del pagamento non tramite bonifico bancario o postale;
  • esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e in violazione di norme urbanistiche ed edilizie comunali ovvero di quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di quelle relative agli obblighi contributivi.

Relativamente alla presenza di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade, tuttavia, dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del Dpr n. 445/2000. Non allegare i documenti o non compilare in modo corretto il modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall'Ufficio.

(*)Direttore Tributario in ruolo dal 1° dicembre 1984 presso l'ex ministero delle finanze. Attualmente in servizio presso l'Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione istituzionale, Antonina Giordano riveste l'incarico di responsabile della rubrica di posta dei lettori della Rivista telematica FISCOOGGI (www.nuovofiscooggi.it), ove fornisce consulenza ai contribuenti che propongono quesiti all'Agenzia delle Entrate. Intervistata da varie radio e TV in qualità di esperto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.


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