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Detrazione IRPEF per antifurto o TVCC: come si accede? Prima parte

20/10/2010

di Antonina Giordano (*)

L'Italia è in cima alla lista per finanziamenti comunitari non goduti e i cittadini del Belpaese raramente utilizzano i benefici ci erogati dal governo. Perché? Per mancanza di conoscenza, per complessità burocratica, per difficoltà di comunicazione con gli enti erogatori o di accesso al beneficio. Un esempio? E' prevista una detrazione Irpef del 36% sulla messa in opera di impianti antintrusione e TVCC, ma a quali condizioni? L'abbiamo chiesto ad Antonina Giordano, esperto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, che ci ha fornito un vero vademecum operativo. Da illustrare dettagliatamente ai clienti, visto che si è sempre più propensi ad acquistare "con lo sconto".. piuttosto che senza.

La detrazione fiscale Irpef del 36% spetta per tutte le spese sostenute per l'installazione di misure - antintrusione e sistemi di videosorveglianza – atte a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti protetti (articolo 1, commi 17-19, legge 244/2007) realizzate nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia. I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 relative alle case di abitazione e alle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Per le spese sostenute nel 2012, le agevolazioni spettano a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2013. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1° ottobre 2006, l'importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell'agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare per cui tale ammontare va suddiviso fra tutti soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione). I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti. La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. L'importo eccedente della quota annua detraibile non può non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

Come detraggo la TVCC nel condominio?

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per fruire della detrazione è necessario che l'amministratore del condominio ottemperi a tutti gli adempimenti di legge (comunicazione preventiva all'inizio dei lavori e pagamento delle fatture, con l'indicazione distinta del costo della manodopera utilizzata, con bonifico bancario o postale). In particolare deve allegare alla comunicazione al centro operativo di Pescara la delibera assembleare di autorizzazione dei lavori e la tabella millesimale di riparto della proprietà delle parti comuni. L'amministratore è inoltre obbligato a rilasciare a tutti i condomini una comunicazione con l'indicazione della quota detraibile per ciascun condomino sulla base della tabella millesimale. La detrazione del 36% spetta comunque anche per i lavori eseguiti su parti comuni di un edificio nel quale non è stato costituito il condominio. In assenza di condominio è necessario che gli adempimenti (comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara ed eventuale comunicazione alla ASL) siano effettuati da uno dei condomini in nome e per conto di tutti gli altri. Anche in tale ipotesi la ripartizione delle spese deve avvenire sulla base della tabella di riparto approvata dall'assemblea dei condomini. Le fatture possono essere intestate anche ai singoli condomini senza necessità che contengano i millesimi di proprietà delle parti comuni già allegate alla comunicazione inviata a Pescara.

A chi spetta la detrazione?

Sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese sostenute tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare, possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari o i nudi proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza questi soggetti:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo caso è però necessario che il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente e che l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Se l'immobile cambia destinazione d'uso perdo la detrazione?

Nel caso del cambio di destinazione d'uso di un fabbricato (da strumentale ad abitativo), può trovare comunque applicazione la detrazione del 36% (art. 2, comma 10 legge n. 191/2009) per le spese sostenute. L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 14/E/2005, ha ammesso la detrazione per la ristrutturazione di un fabbricato strumentale che solo al termine dei lavori avrebbe assunto la destinazione d'uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell'intervento risultasse chiaramente il mutamento della destinazione. L'aliquota Iva prevista per tali interventi è del 10% anche nel caso in cui il fabbricato venisse destinato poi ad abitazione principale.

Detrazione fiscale Irpef del 36%

  • per installare misure di prevenzione del rischio di illeciti da partedi terzi nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia
  • per le spese sostenute fi no al 31.12.2012 relative alle case di abitazione e alle parti comuni di edifici residenziali
  • per le spese sostenute nel 2012, le agevolazioni spettano solo per lavori eseguiti entro il 31.12.2012 e se l'alienazione e assegnazione dell'immobile avvengono entro il 30.06.2013
  • fino a una spesa massima di 48.000 euro da suddividere in 10 anni. Dall'1.10. 2006 l'importo massimo va riferito alla singola unità immobiliare (l'ammontare va suddiviso fra gli aventi diritto)
  • è necessario comunicare l'inizio lavori all'Agenzia delle Entrate e all'ASL, pagare le spese detraibili con bonifico bancario/ postale e, al termine dei lavori (per cifre > 51.645,68 euro), trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di esecuzione dei lavori.

(*) Direttore Tributario in ruolo dal 1° dicembre 1984 presso l'ex ministero delle Finanze. Attualmente in servizio presso l'Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione istituzionale, Antonina Giordano riveste l'incarico di responsabile della rubrica di posta dei lettori della Rivista telematica FISCOOGGI (www.nuovofiscooggi.it), ove fornisce consulenza ai contribuenti che propongono quesiti all'Agenzia delle Entrate. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, la Giordano ha pubblicato oltre 300 articoli sulle principali riviste di diritto tributario e nel 2009 è stata intervistata in varie puntate di RAINEWS 24 ORSO O TORO.


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