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Installare videosorveglianza: quali responsabilità?

13/06/2012

di Domenico Converso

Questo contributo intende fare chiarezza in un campo, ad oggi, caratterizzato da una mole sterminata e spesso disorganica di norme e disposizioni normative, qual è quello della responsabilità civile degli installatori di impianti di videosorveglianza. I soggetti destinatari della disciplina suddetta sono coloro i quali operano di fatto nell'ambito dell'installazione di impianti di sicurezza, quindi - a titolo meramente esemplificativo - progettisti, installatori e/o manutentori (tanto nella loro qualità di imprenditori, quanto in quella di tecnici/professionisti). Fatte le dovute premesse, si tratterà sostanzialmente di bipartire la discussione in oggetto tra una normativa prettamente di dettaglio (speciale) ed una normativa di carattere ordinario.

In merito alla normativa di carattere speciale, appare d'obbligo menzionare il D.M. n. 37/2008, il quale impone standard minimi di sicurezza in materia di installazione di impianti all'interno degli edifici (tra cui rientrano appieno gli impianti di videosorveglianza, oltreché quelli elettronici e/o antincendio). Innanzitutto si richiede l'abilitazione dell'impresa installatrice (artt. 3 e 4), la quale, al fine di svolgere idoneamente i compiti commissionatile, necessita di uno specifico certificato di riconoscimento che attesti la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali. Tutti gli impianti, inoltre, necessitano di un'idonea fase di progettazione, da espletarsi preventivamente alla fase meramente realizzativa, con l'ulteriore precisazione che, in caso di particolari complessità dovute alla conformazione stessa dell'impianto, occorre l'iscrizione all'albo professionale da parte del professionista. I progetti devono essere redatti secondo le regole dell'arte, espressione quest'ultima volutamente generica ma traducibile, tra l'altro, nella predisposizione di idonei schemi dell'impianto, di disegni planimetrici e relazioni tecniche sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione.

Infine, v'è l'onere per l'impresa installatrice di rilasciare, al termine dei lavori, l'ormai nota dichiarazione di conformità degli impianti: un documento che includa, oltre al progetto stesso, la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati, la dichiarazione d'idoneità degli stessi in relazione allo specifico contesto ambientale, nonché l'indicazione sulle caratteristiche di dettaglio degli apparecchi (numero, potenza, tipo ecc.). Sul punto, per tentare un parallelismo con la disciplina privacy, è bene ricordare anche quanto prescritto al punto n. 25 dell'allegato B al Codice Privacy, secondo cui il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere all'esecuzione, riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico. Le sanzioni, per la violazione delle predette norme, destinate tanto alle imprese quanto ai tecnici/professionisti, vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 10.000 euro (cfr. art. 15).

Testo unico sulla sicurezza

Altra normativa di carattere speciale (nonché influente in relazione all'oggetto in analisi) si rinviene nella L.81/2008 (cd. Testo unico sulla sicurezza), della quale s'intende citare due norme cardine (artt. 24 e 81). La prima delle suesposte disposizioni impone agli installatori, limitatamente alla parte di loro competenza, di attenersi alle norme di salute e sicurezza del lavoro; la seconda, invece, recante in rubrica "requisiti di sicurezza", si pone l'obiettivo di chiarire i connotati delle regole dell'arte specificando testualmente che «i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni, e gli impianti elettrici ed elettronici si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche». Tra le norme tecniche, si annoverano le specifiche emanate dai seguenti organismi nazionali ed internazionali: UNI, CEI, ISO, CEN etc.

Responsabilità civili

Spostandoci, a tal punto, sulla normativa di carattere "ordinario", appare ovvia la scomposizione tra una responsabilità di natura civile (a sua volta divisibile in contrattuale ed extracontrattuale) ed una di natura penale. In ordine alla responsabilità cd. derivante da contratto (con riferimento a contratti di appalto in cui gli installatori/ manutentori e/o progettisti fanno capo ad una impresa), occorre sottolineare l'estrema rilevanza attribuibile a quanto specificatamente inserito nel rapporto contrattuale, posto che è da esso che derivano le varie e diverse forme di responsabilità in capo all'appaltatore. Per esemplificare, basti dire delle enormi differenze sussistenti in termini di responsabilità in funzione della discrezionalità tecnica lasciata dalla committente all'impresa. Ed infatti se il contratto lascia, ad esempio, discrezionalità tecnica all'impresa, quest'ultima potrà andare esente da responsabilità per vizi riconducibili all'attività di ingerenza del committente, soltanto in una duplice tipologia di situazioni, ovvero:

  1. nel caso in cui le irregolarità insite nelle direttive impartite non siano riconoscibili con la perizia e la diligenza da lui esigibili;
  2. nel caso in cui il committente pretenda l'osservanza delle sue istruzioni pur dopo essere stato reso edotto del fatto che l'attuazione puntuale delle indicazioni ricevute potrebbe sfociare nella realizzazione di un risultato tecnicamente non soddisfacente.

Ciò in virtù del principio secondo cui la responsabilità è solo dell'appaltatore per danni derivati dalla cattiva esecuzione del progetto. Per cui quest'ultimo, essendo chiamato al conseguimento di un risultato, risponde sempre del non corretto utilizzo dei poteri non vincolati che gli sono conferiti per la realizzazione di quel risultato. Egli è tenuto anche a controllare, nei limiti delle sue cognizioni tecniche, la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e, se del caso, è tenuto a segnalarne gli errori (ulteriore punto da indicare!). Ne consegue che si suggerisce di prestare massima attenzione a codificare espressamente le intenzioni, le finalità, i problemi rilevati e tutto quanto necessario a rendere edotte le parti (ed in un secondo momento il giudice) dell'effettivo evolversi della vicenda negoziale.

Responsabilità penali

In relazione, infine, agli aspetti di rilevanza penale, si segnala il criterio secondo cui la responsabilità penale è sempre personale; per cui l'installatore/manutentore può sempre essere coinvolto in forme dirette di responsabilità nelle azioni o omissioni che compie). In ogni caso l'appaltatore è titolare di una posizione di garanzia (cfr. art. 40 c.p.). Ne consegue che lo stesso è tenuto a vigilare sul modo in cui i propri dipendenti assolvono il proprio ruolo (pena una responsabilità penale di natura omissiva); restando ferma, tuttavia, l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio, allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi "sia addebitabile unicamente agli stessi". Per concludere, infine, in ordine alle fattispecie penali maggiormente soggette a tale tipologia di attività, si citano gli artt. 483 c.p. ("Attestazione di falso in atto pubblico"; cfr. dichiarazione di conformità); 449 c.p. ("Chiunque cagiona per colpa un incendio è punito con la reclusione da uno a cinque anni") e 451 c.p. ("Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno"). Senza poi dimenticare le prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori (nello specifico si veda l'art. 4) e del Codice Privacy (artt. 167 e 169 D.lgs 196/2003).


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