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Videosorveglianza, lettura targhe e privacy (Seconda parte)

11/04/2012

di Anna Veltri

A seguito delle numerose richieste pervenute, a&s Italy ha attivato un servizio di consulenza on demand su tematiche di particolare interesse, mettendo a disposizione dei lettori il proprio team di professionisti e di esperti in varie discipline. Il primo quesito che ci è pervenuto riguarda l'annoso problema della videosorveglianza e della privacy, questa volta calata nello specifico della lettura targhe in un parcheggio e della generazione di una black list delle targhe sospette. La prima parte della consulenza è sfogliabile su a&s Italy n. 12/2011, pag. 80. Potete anche puntare lo smartphone su questo codice a barre per accedere alla rivista on line.

In prima battuta, ricapitoliamo le specifiche del caso di specie e la formulazione del quesito da parte del lettore (una ditta di installazione ed integrazione di sistemi di sicurezza).

Location: parcheggio privato di un centro commerciale.

Intervento: integrare sui varchi di ingresso al parcheggio alcune telecamere dedicate alle lettura targhe. La registrazione video relativa al passaggio dei veicoli sarà mantenuta negli archivi per 24h con relativa cancellazione dei filmati tramite sovrascrittura. Ad integrazione si vorrebbe generare una black list delle targhe ritenute sospette per la tutela del patrimonio. La generazione della lista sarebbe gestita dal locale Sicurezza dello store a fronte di segnalazioni/atti vandalici/comportamenti sospetti che vengono rilavati all'interno del parcheggio dal possessore dell'auto.

Attività: rilevata la targa sospetta e verificatane la presenza in black list, l'azione che il locale Sicurezza esegue sarà preventiva perché terrà monitorato il "sospetto" con il sistema di videosorveglianza interno, e nello stesso tempo sarà deterrente, grazie al posizionamento delle guardie nei pressi dell'area a rischio, al fine di prevenire atti vandalici. La lista è necessaria per la tutela del patrimonio ed è utilizzata solo per questo fine. Si noti che il software per gestire questa attività è legato al prodotto utilizzato e non ha funzione invasiva. Gli operatori che presidiano il locale Sicurezza sottoscrivono infine un'informativa per la non divulgazione dei dati trattati.

Quesito: è possibile gestire una black list di questo tipo (database contenente il solo numero di targa sospetto senza riferimento e/o abbinamento a persone fisiche – giuridiche ed auto)? Qual è il tempo massimo per la conservazione? Come ditta installatrice, dobbiamo attenerci a particolari specifiche? E il nostro committente? Nel caso la soluzione proposta non fosse implementabile, esistono analoghi interventi autorizzati?

Il parere del legale

Rimandando alla lettura della prima parte di questo articolo per la risoluzione delle prime due domande (se è possibile gestire una black list e, in caso affermativo, qual è il tempo massimo per la conservazione), si passa direttamente alla valutazione delle specifiche da adottare da parte della società installatrice, per le quali riprendiamo direttamente il Provvedimento del garante 2010 in materia di videosorveglianza al punto 3.3, "Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti": i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice). Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica). E' inevitabile che - in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati – le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente.

E' tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono: a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini (v. punto 3.3.2). Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza; b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione; c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto (v. punto 3.4); d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini; e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale; f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Oneri del committente

Quanto al committente, in questo caso lo Store, verrà nominato titolare del trattamento e dovrà indicare per iscritto la persona responsabile del trattamento ed eventualmente gli incaricati. Inoltre, nel caso in cui persone terze al trattamento, come potrebbe essere il locale Sicurezza, abbiano la possibilità, sia di accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia di utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, di visionare le immagini, il titolare o il responsabile devono designare le suddette persone per iscritto. Inoltre deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.) (v. punto 3.3.1).

Soluzioni alternative

In relazione all'ultima domanda ("Nel caso la soluzione proposta non fosse implementabile, esistono analoghi interventi autorizzati?"), è possibile l'utilizzo di nuove tecnologie con funzioni attive quali i segnalatori di movimento video e i tasti per chiamate di emergenza che gestiscono la trasmissione di allarmi e immagini video a una centrale di controllo con la costante presenza di personale. Le telecamere che sorvegliano l'area delle casse automatiche, per esempio, possono essere dotate di segnalatori di movimento video attivi che gestiscano immediatamente la trasmissione di immagini di allarme alla centrale di controllo in caso di movimenti. Naturalmente viene al tempo stesso eseguita la registrazione. Un collegamento citofonico opzionale e tasti per le chiamate di emergenza in aggiunta alla trasmissione delle immagini video aumentano ulteriormente la sicurezza.



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