sabato, 20 aprile 2024

Articoli

Nuovo provvedimento sulla videosorveglianza: novità o conferme?

06/03/2011

di Valentina Frediani, Avvocato esperto in diritto informatico e privacy

Il Garante ha aperto il nuovo provvedimento precisando che le finalità che giustificano l'installazione delle telecamere sono quelle di apportare protezione e salvaguardia dell'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; protezione della proprietà; rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; e acquisizione di prove. Insomma: di motivi legalmente validi per installare una telecamera ce ne sono!

Informativa

Punto fondamentale del provvedimento è la necessità, sia per i soggetti pubblici che privati, di informare l'interessato della presenza dell'impianto di videosorveglianza attraverso un'informativa (modello semplificato il cui fax simile è allegato al provvedimento), da collocare prima del raggio di azione delle telecamere, che dovrà "essere chiaramente visibile", ovvero ben illuminato anche durante le ore notturne. Chi ha seguito un po' nel tempo l'evolversi della normativa, ricorderà che la previsione della cartellonistica era già un adempimento ben conosciuto; ora la novità sta nel fatto che la visibilità dovrà essere garantita anche in orario notturno; teniamo ben a mente che la regolarizzazione della cartellonistica dovrà avvenire 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il termine appare oltremodo congruo. Tale è l'importanza riconosciuta al dovere di informare l'interessato, che il Garante auspica altresì che esso sia rispettato anche là dove non sia obbligatorio, come nell'ipotesi prevista dall'art. 53 del codice di protezione in materia di protezione privacy (trattamento dati da parte delle Forze di Polizia), salvo che ciò non ostacoli il raggiungimento delle funzioni perseguite dal titolare di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione pressione dei reati. Per quanto concerne invece le disposizioni relative alla verifica preliminare della legittimità di installazione e l'adozione di misure di sicurezza in caso di videosorveglianza, esse, già ampiamente trattate dal provvedimento del 2004, sono state arricchite di nuove contenuti.

Così il Garante, nell'esemplificazione dei casi in cui sussiste l'obbligo di richiedere una verifica preliminare di cui all'art. 17 del Codice, pone l'attenzione sui sistemi c.d. intelligenti e sui sistemi integrati di videosorveglianza. Per chiarire meglio l'ambito dell'applicazione della disposizione, specifica successivamente quando la verifica preliminare non sia necessaria, ovvero:

a) quando il Garante si sia già espresso con provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti;

b) quando la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d'impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato;

c) quando si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato dal Garante.

Qualora rientri nel novero dei soggetti tenuti a farlo, il titolare dovrà aver provveduto entro il 29 ottobre 2010 all'attuazione della verifica preliminare. Per quanto concerne invece le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di sicurezza (3.3 del prov.), da adottare da parte del titolare entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla GU, il Garante non elenca nello specifico le misure che consentano al titolare stesso di controllare il lavoro di chi accede alle immagini o verifica i sistemi di ripresa, ma fornisce i principi che le misure dovranno rispettare. Vengono in questo modo elencati sei diversi principi, che partono dalla considerazione dei diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini da parte degli incaricati fino a considerare come deve essere effettuata la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza.

Come più volte ribadito nel tempo, ora appare incontrovertibile che il termine per la conservazione delle immagini non debba superare le 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Come per tutte le regole, ci sono però le eccezioni: le 24 ore possono essere superate in caso di peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche dove il protrarsi della registrazione può risultare giustificato dall'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina): in tali casi il termine può dilatarsi fino a 7 giorni. Qualora sussista la necessità di richiedere un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, la richiesta dovrà essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante ( 3.2.1 del prov.). Il provvedimento insomma, riassetta molto l'argomento.

E sul lavoro?

Purtroppo mancano chiarimenti inerenti l'adozione di sistemi di videosorveglianza nel settore dei rapporti di lavoro. Infatti sono state ribadite le disposizioni del provvedimento emesso nel 2004, con particolare riferimento alla necessità di rispettare quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Resta quindi inalterata la procedura citata dall'art. 4 (accordo con rappresentanza sindacale in via preventiva, oppure in assenza di rappresentanza sindacale o, in caso di mancato buon fine, richiesta di autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro competente). In questo settore il contenzioso è molto alto, soprattutto sotto il profilo di gestione delle credenziali di accesso alle immagini. Un argomento troppo delicato per essere trattato in un provvedimento del Garante?



Tutti gli articoli