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Sicurezza..in detrazione tutte le agevolazioni dell'antifurto

22/05/2014

La Redazione

Secondo un’analisi Transcrime, nel 2012 i furti in abitazione sono avvenuti all’impressionante ritmo di uno ogni minuto e pochi secondi. Una media frutto di quasi 240mila denunce per case svaligiate. Il che corrisponde a una crescita del 114% rispetto al 2004, mentre i furti in generale sono cresciuti “solo” del 4%. In un simile scenario, famiglie ed esercizi commerciali sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche per aumentare la propria sicurezza. Soluzioni che, in una congiuntura così negativa, ricadono spesso però sulla scelta meno costosa e di scarsa qualità. Specifiche agevolazioni fiscali e incentivi possono però venire in soccorso.

Alcune opportunità interessanti sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, diffusa dall'Agenzia delle Entrate lo scorso febbraio. Il documento ricorda, in primo luogo, che la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Un'agevolazione che, dal 1° gennaio del 2012, è stata resa permanente attraverso il decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. Nel tempo, però,alcune norme sono state modificate e, per tale ragione, è opportuno sottolineare le più recenti novità: 1) il Decreto Legge n. 83/2012 ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro); 2) Il Decreto Legge n. 63/2013 ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013; 3) la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015. Dal 1° gennaio 2016, invece, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Cosa risparmiare, in pratica

Dal punto di vista pratico, le norme in vigore permettono di detrarre dall’Irpef (ovvero l’imposta sul reddito delle persone fisiche), una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Tali detrazioni (definite dalle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 83/2012, dal Decreto Legge n. 63/2013 e dalla Legge n. 147/2013), consentono ai contribuenti di usufruire delle seguenti detrazioni:

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
  • 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare;
  • 36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016.

É inoltre importante ricordare che l’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. In modo analogo, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In questo caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Sicurezza... agevolata

La guida diffusa dall'Agenzia delle Entrate dedica ampio spazio proprio agli interventi per la sicurezza, ovvero tutti gli “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. Viene inoltre specificato che sono ritenuti “atti illeciti” quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Al di là di quest'ultima esclusione, si tratta di un ambito molto vasto, per il quale il mercato propone le soluzioni più svariate. Anche per tale ragione, gli esperti dell'Agenzia hanno pubblicato un elenco che, pur non essendo esaustivo, rappresenta una concreta indicazione di alcune delle misure per le quali sono ammesse tali detrazioni:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Anche l'Iva è agevolata

Un'ulteriore agevolazione, per chi sceglie di dotarsi di soluzioni per aumentare la propria sicurezza, è offerta dalla possibilità di installare i sistemi di allarme godendo dell’Iva agevolata al 10%. Un'agevolazione che, però, non si applica all'intera installazione, ma solo alla differenza tra costo totale e spese per il bene significativo. In pratica questo significa che, a fronte di una spesa totale di 11mila euro, di cui 6mila per l'acquisto di “beni significativi” come centralina, sensori e sirena, l'Iva agevolata viene applicata solo alla differenza tra spese totali e costi dei beni significativi. In pratica si pagherà il 10% su 5mila euro, mentre rimane invariata l'imposta sui “beni significativi”. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, le detrazioni possono essere richieste dal proprietario, dal locatore, dal nudo proprietario o dal familiare del detentore dell’immobile. L'agevolazione, inoltre, si estende a soci di cooperative, società semplici e imprenditori individuali per gli immobili non rientranti fra beni strumentali o merce. Occorre ricordare che il pagamento alla ditta che esegue l’installazione va effettuato attraverso un bonifico, in cui sia rintracciabile il codice fiscale di chi beneficia delle agevolazioni, così come siano evidenziati i dati fiscali di chi riceve il pagamento.

 



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