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Legittime le videoriprese in aula: basta l’autorizzazione del P.M.

21/01/2013

di Valentina Pesi

L’aula scolastica non può essere considerata domicilio, pertanto sono legittime le videoriprese al suo interno se autorizzate da P.M. Così ha stabilito la sentenza n. 1092 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione lo scorso 15 Giugno, rigettando il ricorso di un’insegnante precedentemente condannata per “maltrattamenti pluriaggravati commessi ai danni di alcuni bambini dai sette ai dieci anni di età, con abuso dell’autorità derivante dal ruolo di maestra”. 

A fronte della denuncia presentata da alcuni genitori, il P.M., durante il mese di Marzo, aveva disposto l’installazione di videocamere all’interno dell’aula dove la maestra teneva le proprie lezioni per monitorarne la condotta. In seguito al verificarsi di “numerosi atti di violenza posti in essere dall’indagata ai danni dei bambini (schiaffi al volto e alla nuca, strattoni, poderose tirate d’orecchi e di capelli ”, la donna era stata giudicata colpevole e condannata dal Tribunale di Brescia agli arresti domiciliari, commutati, in un secondo momento, in obbligo di dimora. Tuttavia l’insegnante in questione aveva presentato ricorso alla Corte Suprema, deducendo la “nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt 191, 266, 267, 268 cpp […] giacché l’attività di ripresa difettava di idoneo provvedimento autorizzativo di natura giurisdizionale”. Il ricorso dell’insegnante infatti poneva l’accento sulla facoltà del P.M. di disporre videoriprese soltanto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, definizione non valida per un’aula scolastica - da qualificare, al contrario, come un luogo in cui la maestra esercita “uno ius excludendi, sia pur limitatamente al periodo di tempo in cui si svolgono le proprie lezioni, nei confronti di qualunque estraneo, e gode quindi di una propria riservatezza ed autonomia”.

Mancando, nel caso in questione, l’autorizzazione del Gip, le registrazioni effettuate sarebbero dovute essere considerate inutilizzabili e di conseguenza, secondo la ricorrente, sarebbe dovuta essere annullata l’ordinanza impugnata. Posto al vaglio degli Ermellini, il ricorso è stato tuttavia giudicato infondato, dal momento che “la tutela costituzionale del domicilio va limitata ai luoghi con i quali la persona abbia un rapporto stabile”. Nel caso in questione “deve escludersi che un’aula scolastica possa essere considerata un domicilio, ai fini che interessano nella presente sede. Trattandosi infatti di un luogo dove può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione dell’istituto, familiari degli alunni), essa va qualificata come luogo aperto al pubblico”. Il verdetto finale dunque, pur non mettendo in discussione il fatto che all’insegnante compete uno ius excludendi in merito allo svolgimento dell’attività didattica, finalizzato alla migliore esplicazione possibile della sua funzione, ha stabilito che le dichiarazioni di alcuni genitori in merito a possibili maltrattamenti posti in essere dall’insegnante non hanno reso assolutamente necessaria l’autorizzazione del gip per un’attività di videoregistrazione, volta a verificare la presenza di episodi di violenza ai danni di minori.



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