martedì, 2 giugno 2026

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GPS e vigilanza privata: strumento di lavoro o controllo a distanza?

GPS e vigilanza privata: strumento di lavoro o controllo a distanza?
02/06/2026

di Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e Privacy e Docente Ethos Academy

I sistemi di localizzazione satellitare (GPS) assumono notevole rilievo nel settore della vigilanza privata: in alcuni casi (come per i mezzi adibiti al servizio di trasporto valori) il loro impiego è imposto dalla normativa (DM 269/2010), in altri (come per i servizi di pattugliamento) il loro ricorso può rispondere a esigenze organizzative o di sicurezza sul lavoro della società. 

Isistemi GPS, tracciando la posizione del lavoratore, sono strumenti che comportano un controllo a distanza dell’attività del lavoratore stesso e, in quanto tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori). Secondo quanto stabilito dal richiamato art. 4 dello Statuto dei lavoratori, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (cfr. art. 4, comma 1, Statuto lavoratori).

Autorizzazione, salvo...

Quindi, in base a quanto stabilito dal primo comma dell’art. 4 dello Statuto, i sistemi GPS, in quanto strumenti che comportano un possibile controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere adottati solo per le finalità e nel rispetto della procedura autorizzatoria previste dalla richiamata norma. Vi è un’eccezione, però, a quanto stabilito dal citato comma 1 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Infatti, tale disposizione non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (cfr. art. 4, comma 2, Statuto lavoratori). Pertanto, se i sistemi di geolocalizzazione rientrassero tra gli strumenti di lavoro, di fatto, non trovando applicazione il comma 1 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, potrebbero essere adottati senza richiedere un accordo sindacale o un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

GPS: strumenti di lavoro?

Occorre dunque chiedersi se i sistemi GPS impiegati nel settore della vigilanza privata possono essere considerati o meno strumenti di lavoro. L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota prot. n. 1511 del 16 febbraio 2026, è intervenuto sulla questione, fornendo riscontro alla richiesta di parere in merito alla possibilità di equiparare agli strumenti di lavoro i sistemi di geolocalizzazione in dotazione alle guardie giurate al fine di garantire, sulla scorta del DM 269/2010, un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato con adeguato supporto planimetrico (c.d. Geo-referenziazione). I sistemi di localizzazione satellitare GPS consentono interventi tempestivi, soprattutto in caso di allarme ed emergenza, e garantiscono la sicurezza delle guardie giurate durante gli interventi. Tuttavia, come rilevato dall’Ispettorato, nella sua nota, l’installazione di tali sistemi non può essere considerato strumento necessario alla prestazione lavorativa e pertanto, per poterli impiegare, si dovrà seguire la procedura indicata dall’art. 4 comma 1 (accordo sindacale o autorizzazione). 

E nel trasporto valori?

Rimane però da chiedersi se la procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori trovi applicazione anche nel caso in cui il sistema di localizzazione sia richiesto dalla norma, come nel caso dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori. La conclusione dell’INL, secondo cui il ricorso ai sistemi di geolocalizzazione richiede il rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 comma 1 dello Statuto, trova applicazione anche nel caso in cui il ricorso a tali sistemi sia stabilito dalla legge. 

E la videosorveglianza?

Sul punto, è possibile considerare anche quanto indicato dall’Ispettorato del lavoro per i sistemi di videosorveglianza, che, al pari dei sistemi di geolocalizzazione, comportano un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Nella circolare INL n. 2572 del 14 aprile 2023, contenente indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, l’Ispettorato nazionale del lavoro, infatti, ha stabilito che le garanzie dell’art. 4 non possano subire limitazioni nei casi di sistemi di videosorveglianza imposti da normative di settore (quali le norme che disciplinano il rilascio delle licenze per l’esercizio delle scommesse, ai sensi dell’art. 88 del TULPS e del DM 22 gennaio 2020 del Ministero dell’Economia e Finanze). Pertanto, anche in presenza di sistemi di geolocalizzazione richiesti dalla normativa di settore, trovano comunque applicazione le garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. 

Art 4 Statuto dei lavoratori (novellato dal Jobs Act)

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (omissis...)

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.


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