Intervista a Romano Lovison, Presidente di ANSSAT
Dal trasporto di rifiuti speciali alla localizzazione GPS delle guardie giurate, dal settore marittimo ai casi in cui la localizzazione è richiesta dai contratti di appalto (logistica, gestione flotte): la radiolocalizzazione (di cui il GPS è l’esempio più noto) è un pilastro della sicurezza del trasporto. Tra obblighi normativi, criticità legate alla cybersicurezza, interpretazioni giuridiche non sempre cristalline e nuovi sviluppi dell’intelligenza artificiale, il settore è in pieno fermento. Ne abbiamo parlato con il Presidente di ANSSAT - Associazione Nazionale Servizi Satellitari e Telematici.
ANSSAT rappresenta le aziende che sviluppano sistemi di radiolocalizzazione satellitare. Qual è oggi il ruolo di queste tecnologie nei sistemi di sicurezza professionale e nella gestione delle flotte ad alto rischio, come quelle impiegate nel trasporto valori?
Come in tutte le attività di sicurezza, il rischio non può mai essere uguale a zero: l‘obiettivo è minimizzare il rischio residuo attraverso i nostri sistemi tecnologici – a loro volta sottoposti a revisione e miglioramento continui. Nel trasporto valori occorre una visione olistica che integri sistemi di difesa, sia tecnologici che fisici, in grado di bilanciare la violenza degli aggressori. Da non sottovalutare poi l’indispensabile lavoro delle Forze dell’Ordine, senza le quali qualsiasi difesa sarebbe inutile.
L’installazione di sistemi GPS sui veicoli aziendali deve confrontarsi con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che disciplina il controllo a distanza. In teoria erano esclusi i casi in cui l’adozione fosse prevista da una norma specifica, ma una recente interpretazione dell’INL ha riaperto il dibattito...
Va innanzitutto chiarito che la recente interpretazione dell’INL riguarda l’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione per il servizio di pattuglia nella vigilanza privata. Mentre per i mezzi blindati adibiti al trasporto di valori esiste un obbligo di installare sistemi GPS, per le pattuglie tale obbligo non è previsto, quindi i servizi di pattuglia sono soggetti alla previsione di cui all’4 della legge 300/70. Riteniamo comunque necessario un approfondimento che delinei delle linee guida capaci di affrontare tutte le sfaccettature del lavoro - nella vigilanza privata e non solo. Purtroppo spesso chi redige le circolari non conosce appieno le problematiche (non sarebbe la prima volta che una circolare territoriale viene poi modificata da una circolare ministeriale…) Sarebbe quindi auspicabile un tavolo di confronto volto a definire linee precise di indirizzo.
I sistemi di tracciamento oggi non sono più solo dispositivi hardware installati sui mezzi, ma vere e proprie infrastrutture digitali che gestiscono grandi quantità di dati. Quanto pesa il tema della cybersicurezza in questo settore? Quali sono le principali criticità che le aziende incontrano nell’adeguarsi alle normative e agli standard di sicurezza informatica?
La cybersicurezza è una seria criticità perché richiede competenze e continui aggiornamenti non solo per rispettare le normative, ma soprattutto per evitare che sistemi e infrastrutture siano essi stessi oggetto di attacco – con annessi rischi di blocco. È un’attività che va svolta quasi quotidianamente e comporta elevate competenze – nonché costi – importanti, ma è indispensabile.
Quale ruolo ha o potrà avere l’intelligenza artificiale, che sta entrando anche nei sistemi di sicurezza e monitoraggio dei veicoli?
L’intelligenza artificiale è già entrata nel nostro campo con funzioni che semplificano l’operatività, rendendo correttamente e velocemente intelligibile l’analisi su milioni di dati, ma non può sostituire l’uomo. Su tutta l’attività va sempre fatta una supervisione umana, magari specialistica, ma il controllo deve essere sempre esperito da un essere umano – soprattutto se si tratta di sicurezza.
La nota 1511/2026 dell’INL chiarisce che i sistemi di geolocalizzazione installati sulle dotazioni delle guardie giurate non sono “strumenti di lavoro”: il fatto che un decreto ministeriale richieda la tracciabilità per finalità di sicurezza non esonera dall’applicazione delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Se un dispositivo rientra infatti tra gli strumenti funzionali alla prestazione di lavoro, l’azienda può impiegarlo senza accordo sindacale; se invece non è direttamente funzionale all’esecuzione della prestazione e monitora in continuo la posizione del dipendente, allora diventa un sistema di controllo a distanza del lavoratore. Che per l’art 4 dello Statuto dei Lavoratori richiede un previo accordo con i sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
La cybersicurezza dei sistemi di videosorveglianza
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