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Videosorveglianza nel condominio nel rispetto della privacy

Videosorveglianza nel condominio nel rispetto della privacy
27/03/2026

di Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e Privacy e Docente Ethos Academy 

L’impiego della videosorveglianza in ambito condominiale è sempre più frequente e recentemente il Garante privacy ha fornito dei chiarimenti sulla tematica, affrontando alcuni aspetti all’interno delle Linee guida sul trattamento dei dati personali nell’ambito del condominio (in consultazione), in allegato al provvedimento n. 209 del 10 aprile 2025.

I punti affrontati dal Garante privacy nelle Linee Guida per la videosorveglianza 

• Il titolare del trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza è il Condominio nel suo complesso e sarà tale ente di gestione a rispondere anche delle conseguenze per l’eventuale violazione delle norme. L’assunzione di un servizio esterno di videosorveglianza non comporta una deresponsabilizzazione del titolare.

• La decisione di ricorrere alla videosorveglianza nelle parti comuni deve essere adottata tramite apposita delibera condominiale, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Tale maggioranza è richiesta anche qualora l’installazione di un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni riguardi il condominio composto da due soli proprietari (il cosiddetto “condominio minimo”). In mancanza di delibera, il trattamento è da considerarsi illecito.

• Occorre definire apposite procedure per dare riscontro alle richieste con cui gli interessati esercitano i diritti stabiliti dal GDPR, prestando particolare attenzione al diritto di accesso ai dati personali, che consente all’interessato di accedere solo alle proprie immagini e non a quelle riferite a soggetti diversi (ad esempio a quelle che potrebbero identificare l’autore di un danno verificatosi all’interno del condominio)

• Il titolare può decidere di far accedere il richiedente che ha subito un danno alle immagini di terzi, valutando però previamente se tra le finalità del trattamento svolto tramite la videosorveglianza condominiale sia prevista anche la tutela dei beni dei terzi e verificando che gli interessi del terzo non prevalgano su quelli dell’interessato.

Ulteriori aspetti da considerare per operare in linea con la normativa privacy

Se il Condominio ha dipendenti, l’installazione delle telecamere deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori.

• Il trattamento deve basarsi su una delle condizioni di liceità stabilite dal GDPR. Nel contesto condominiale generalmente la condizione è costituita dal legittimo interesse, che richiede un bilanciamento degli interessi coinvolti.

• Il ricorso alla videosorveglianza è ammesso solo in presenza di specifiche e legittime finalità che non potrebbero essere perseguite con strumenti meno invasivi delle telecamere. 

• La scelta del sistema di videosorveglianza da adottare deve essere effettuata considerando le esigenze per cui si intende ricorrere a tale strumento, optando per una soluzione che consenta di acquisire i soli dati necessari.

• Se si impiega un sistema di registrazione, occorre definire il tempo di conservazione delle immagini in base alle finalità per cui le stesse sono acquisite, tenendo conto di quanto indicato dal Garante privacy nelle sue faq sulla videosorveglianza, secondo cui in ambito condominiale è congruo un termine che non oltrepassi i 7 giorni.

• Il sistema di videosorveglianza deve inquadrare le sole aree comuni che necessitano di sorveglianza per le esigenze perseguite, escludendo spazi non condominiali o zone comuni che non rilevano per le finalità per cui si è fatto ricorso alle telecamere.

• Se il trattamento effettuato tramite la videosorveglianza può presentare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche (come nel caso di ripresa di dipendenti), occorre effettuare una valutazione di impatto.

• Le immagini acquisite tramite la videosorveglianza devono essere protette con specifiche misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate ai rischi, tenendo conto del sistema nel suo complesso, sia nella sua parte fisica che logica.

• Devono adottarsi procedure da seguire per gestire eventuali data breach ed effettuare, ove necessarie, la notifica al Garante privacy e la comunicazione agli interessati. 

• Occorre individuare i soggetti che saranno coinvolti nel trattamento, distinguendo coloro che operano come persone autorizzate (a cui andranno fornite le specifiche istruzioni) da coloro che svolgono attività quali responsabili del trattamento (con cui andranno sottoscritti specifici accordi).

• Chi verrà ripreso dalle telecamere deve ricevere apposita informativa privacy contenente le informazioni sul trattamento svolto tramite il sistema di videosorveglianza. A tal fine occorre apporre un cartello con le informazioni essenziali e indicare come poter accedere alle ulteriori informazioni richieste dalla normativa.

• Il trattamento svolto tramite la videosorveglianza rientra tra i trattamenti che occorre riportare all’interno dei registri del trattamento.

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato.

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