mercoledì, 6 maggio 2026

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Bodycam per le forze di polizia: condizioni d’uso e impatto privacy

Bodycam per le forze di polizia: condizioni d’uso e impatto privacy
14/07/2025

di Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e Privacy e Docente Ethos Academy

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse da parte delle forze di polizia per le bodycam, da impiegare per documentare situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza. Il Decreto legge 48 del 2025, noto anche come “Decreto Sicurezza”, prevede infatti la possibilità, per le forze di polizia, di utilizzare bodycam durante le attività operative.

In particolare, l’articolo 21 del decreto stabilisce specificamente che:

1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni, può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento. 

2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale, possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza. 

Nel decreto si individuano quindi specificamente i contesti in cui le Forze di polizia possono utilizzare le body cam.

Bodycam e trattamento di dati personali 

Le informazioni acquisite dalle forze di polizia tramite bodycam consentono di identificare le persone presenti nelle aree riprese e, quindi, configurandosi quali dati personali, la loro gestione deve avvenire nel rispetto della normativa privacy.

Il riferimento, considerando l’applicazione da parte delle forze di polizia, è alle seguenti normative:

• D. Lgs. 51/2018 (Decreto di attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati);

• DPR 15/2018 (Regolamento recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia).

Principali aspetti da considerare nel trattamento dei dati tramite bodycam

Considerando la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e le indicazioni fornite dal Garante privacy nei pareri resi nel 2021 sulle DPIA elaborate dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, i principali aspetti da considerare, in generale, per impiegare tali dispositivi sono i seguenti:

• il trattamento dei dati effettuato tramite bodycam da parte delle forze di polizia deve essere limitato alle sole specifiche esigenze di documentare situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, tali dispositivi potranno essere attivati solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato, non potranno essere impostate in modo da registrare continuamente le immagini e tantomeno episodi non connotati dal requisito della criticità e dovranno interrompere la registrazione quando venga meno la necessità di documentare gli eventi; 

• occorre trattare i soli dati necessari per le finalità perseguite, quali sono l’audio, il video e le foto delle persone presenti, unitamente alla data, all’ora e al luogo della registrazione. Non è invece possibile impiegare bodycam che consentano l’identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona (facial recognition);

• le registrazioni avviate accidentalmente, in mancanza del requisito della necessità o avviate in previsione dell’insorgenza di situazioni critiche che non si siano poi verificate, devono essere cancellate tempestivamente; le informazioni, invece, di rilievo saranno conservate per il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono state acquisite (che il Garante privacy, nei richiamati pareri, ha individuato in sei mesi, fatti salvi i termini previsti dall’art. 10 del DPR 15 del 2018); 

• i dati personali raccolti tramite le bodycam devono essere resi disponibili al solo personale autorizzato;

• per definire nel dettaglio i limiti e le modalità di impiego delle bodycam e garantire il loro rispetto da parte del personale e di coloro che gestiscono i dati raccolti tramite i dispositivi, si rende necessario predisporre specifiche procedure e un apposito disciplinare contenente le istruzioni che devono essere osservate;

• particolare attenzione deve essere, poi, dedicata all’individuazione delle misure di sicurezza da adottare, tenendo conto di tutte le fasi del trattamento dei dati e di tutte le componenti del sistema con cui gli stessi vengono gestiti. 


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