di Giovanni Villarosa - Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO, membro del comitato tecnico-scientifico del CESPIS, Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza
La nostra rubrica si è occupata più volte degli argomenti “regola dell’arte” e “responsabilità contrattuale” dell’installatore, materie molto spinose per i professionisti del settore impiantistico. Voglio tornare sull’argomento dopo aver partecipato, lo scorso mese di marzo, ad un interessante webinar sulla nuova Norma CEI 79-3:2024, che regola il mondo degli impianti di sicurezza. Perché torno sul tema? Per aver ascoltato la solita imprecisione durante il dibattito, ovvero, che l’installatore non sarebbe obbligato a seguire la Norma CEI, trattandosi di una normativa tecnica volontaria :-((!
Ora, è noto a tutti che il settore dell’impiantistica industriale elettrica ed elettronica (security, safety, building automation) è spesso dominato da disposizioni normative “volontarie” (CEI/UNI, etc), ma è anche vero però che è governato da una serie ben definita di Leggi & Norme (DM 37/08, Legge 186/1968, TU 81/2008, etc), talvolta disomogenee e in antitesi tra loro in fatto di responsabilità civili/penali dei professionisti di settore, ma che vanno obbligatoriamente seguite e applicate, pena risponderne all’Autorità. Non va dimenticato, inoltre, che ogni professionista che viene meno ai vincoli contrattuali, convenuti con la committenza, risponde sempre in sede civile del “danno contrattuale” cagionato dalla violazione; oltre a ciò, può rispondere, nella stessa sede, anche del “danno extracontrattuale”, contemplato allorquando il professionista non è rispettoso della buona “regola dell’arte”, che si concretizza nel momento in cui non presta la “diligenza tecnica” propria delle sue capacità e cognizioni tecnico-normative.
Ma cos’è la regola dell’arte?
Sebbene la nozione di regola dell’arte abbia registrato una vasta divulgazione e il suo concetto sia inserito nei contratti, come nelle sentenze, e pur essendo espressamente citata nell’art. 2224 del Codice Civile (C.C.) (“il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte”), ebbene, nonostante tutto questo, mai è stata fornita una esplicazione tangibile della “regola” nello spazio civilistico. Invero, è proprio nel settore impiantistico elettrico che rinveniamo una prima definizione della suddetta regola, infatti, all’interno dei due e unici articoli della Legge n° 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”, così è scritto: art. 1, tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte; art. 2, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti
a regola d’arte.
Del resto, è lo stesso significato rinvenuto in un’altra Legge, la n° 46/1990 sulle “Norme per la sicurezza degli impianti”, sostituita poi nel 2008 dal Decreto Ministeriale n° 37 “Regolamento sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, attività regolatoria che interesserà ancor di più i professionisti del settore, giacché nell’art. 6 è scritto: “Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi; gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle Norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte”.
Appare evidente, alla luce di quanto stabilito, l’obbligatorietà applicativa delle Norme CEI nel comparto impiantistico, elettrico ed elettronico (security/safety) e puntuale negli aspetti progettuali, procedurale e documentali, nel settore degli impianti tecnologici.
Argomentazioni queste, ulteriormente rimarcate quando si realizzano installazioni elettriche e/o elettroniche negli ambienti di lavoro là dove impera il D.Lgs n° 81/2008, meglio conosciuto come il “Testo Unico” sulla “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, dove nell’art. 81si riafferma parimenti il concetto: comma 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti
a regola d’arte; comma 2. ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
E quando non si applica la norma tecnica?
E tuttavia, quando le norme tecniche (CEI/UNI, etc) non trovano applicazione, una risposta alla definizione della regola dell’arte la dobbiamo pur trovare! Sul punto rinveniamo una possibile soluzione nella locuzione legislativa “Bonus pater familias”, ovvero, l’attenzione del “buon padre di famiglia”, che si concretizza giuridicamente con l’agire con perizia, prudenza e diligenza, secondo quanto contenuto nell’art. 1176 C.C.; ciò rappresenta la diligenza media che si deve presupporre nell’uomo medio, ovverosia, la valutazione di “quella diligenza” che il codice sollecita affinché non sussista una colpa.
Norma non è legge
È tuttavia indubbio, alla stregua di quanto detto, come nel settore elettrotecnico si imponga per Legge, nel progettare prima e nel realizzare poi gli impianti tecnologici “a regola d’arte”, il rispetto delle regolamentazioni settoriali che sono articolate in due tipologie di riferimento: la normativa tecnica e quella giuridica. Generalmente, sebbene queste terminologie siano spesso assunte come sinonimi, la Norma non va mai erroneamente confusa con la Legge, perché anche avendo sì le stesse caratteristiche (imperatività, positività, etc), si sostanziano, e dunque si differenziano, per la portata: la Norma possiede un valore limitato in uno specifico settore, al contrario della Legge che assume un valore di rilevanza generale, su regole di vita, di condotta e di comportamento.
Obbligatorietà (in certi casi) della norma tecnica
Diversamente, l’osservanza delle Norme tecniche non è obbligatoria per volontà espressa dal legislatore, che non le connota come Leggi, ma le considera piuttosto come “documenti” che definiscono talune prassi, caratteristiche, processi, secondo lo “stato dell’arte” tecnologico temporale.
Tuttavia, questo è sempre vero laddove le Norme volontarie siano considerate “isolatamente”, ma non è mai vero quando le Norme tecniche e giuridiche si condizionano a vicenda, esercitando un impatto “giuridico” le une sulle altre, nella fattispecie applicativa propria dei loro ambiti di appartenenza, meglio conosciuta come “sfera di influenza”. Un effetto, allora, che diventa cogente (obbligatorietà del rispetto) nel momento in cui la Norma volontaria sia sollecitata all’interno di una Legge, laddove tale richiamo faccia valere il principio giuridico per cui qualsiasi normativa tecnica contenuta all’interno di una Legge, ne assume in se la stessa forza (obbligatorietà, rispetto).
Appare evidente ora, l’obbligo per il professionista di rispettare la Legge, nella fattispecie la “regola dell’arte” e il corollario delle Norme CEI ad essa applicato, come peraltro, l’obbligo nel mantenersi sempre aggiornato sulla evoluzione tecnico-normativa (CEI, EN, UNI, etc), e su quella legislativa (Leggi, DPR, DM, DLgs, etc.), perché il mancato rispetto delle “Norme”, a prescindere dall’osservanza o meno dei singoli vincoli contrattuali, determinerà sempre una “giudiziale responsabilità” per danni, confermata peraltro dalle molteplici pronunce giurisprudenziali (civili/penali), tanto di merito (Tribunali, Corti d’Appello) quanto di legittimità (Suprema Corte di Cassazione).
La cybersicurezza dei sistemi di videosorveglianza
Corso riconosciuto da TÜV Italia
Corsi in programmazione riconosciuti per il mantenimento e la preparazione alla certificazione TÜV Italia
WebinarScenari, tecnologia e formazione sulla sicurezza in formato audio