Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy
Le telecamere termiche sono strumenti che, tramite la termografia a infrarossi, consentono di rilevare la temperatura di tutto ciò che si trova nel loro raggio di azione.
L’impiego di telecamere termiche comporta un trattamento di dati personali?
Capire se l’impiego di telecamere termiche comporti o meno un trattamento di dati personali risulta essere di fondamentale importanza perché solo nel caso di risposta positiva a tale interrogativo si rende necessario operare nel rispetto dei principi e degli obblighi stabiliti dalla normativa privacy.
Il dato personale, in base alla definizione contenuta nell’art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.
Le telecamere termiche, tramite la termografia a infrarossi, consentono di rilevare la temperatura di chi si trova nel raggio di azione, mostrandone la sagoma e i movimenti.
Diversamente da quanto avviene nel caso di impiego di telecamere ottiche, le telecamere termiche, singolarmente considerate, non permettono di visualizzare i tratti somatici, né di raccogliere ulteriori informazioni che rendano identificabile il soggetto inquadrato da tali strumenti.
Alla luce di tali considerazioni, sembrerebbe quindi che il solo impiego di telecamere termiche non comporti un trattamento di dati personali e non richieda, pertanto, a chi ne faccia uso, di operare nel rispetto della normativa di settore.
Recentemente, però, il Garante privacy ha affrontato la questione delle telecamere termiche, giungendo a una diversa conclusione.
La posizione del Garante privacy sulle telecamere termiche
Nel provvedimento del 4 luglio 2024 (doc. web n. 10050298) il Garante privacy si è pronunciato, tra gli altri aspetti, sull’impiego, da parte di un Comune, di droni provvisti di telecamere termiche.
Il Comune utilizzava tali telecamere al fine di generare mappe di calore, sulla base delle quali poter disposti controlli de visu da parte delle pattuglie della Polizia locale in servizio sul territorio.
Secondo il Comune, l’impiego delle telecamere termiche non comporta un trattamento di dati personali in quanto “non prevede che soggetti possano essere in qualche modo identificati o identificabili poiché queste hanno il solo scopo di rendere visibili all’operatore “mappe di calore”, costituite da sagome indistinguibili che poi vengono segnalate agli operatori di polizia locale che, in coordinamento con la centrale operativa, opportunamente guidati, eseguono poi l’accertamento di polizia “di persona” con la classica identificazione di polizia e l’eventuale excursus giudiziario o amministrativo”.
Come precisato dal Comune, inoltre, nessuna attività di catalogazione o raccolta o trattamento dati veniva eseguita attraverso l’uso di dette tecnologie, nemmeno con il rilievo di temperature espresse in gradi celsius, “poiché le termocamere restituiscono solo variazioni di colori in relazione alle variazioni di temperature rilevate, ma non rivelano il dato “temperatura” del soggetto […]”.
Il Garante privacy esprime una valutazione diversa da quella sostenuta dal Comune nelle difese presentate nel corso del procedimento innanzi all’Autorità.
Infatti, secondo il Garante privacy, l’impiego di droni dotati di telecamere termiche da parte dell’Ente locale “può comportare un trattamento di dati personali (cfr. artt. 2, par. 1, e 4 nn. 1 e 2, del Regolamento), anche relativi a reati (v. art. 10 del Regolamento e 2-octies del Codice)” in quanto “sebbene non sia possibile riconoscere il volto dei soggetti ripresi, le immagini permettono comunque di visualizzare, con un discreto livello di definizione, le sagome e i movimenti degli stessi. Si tratta, pertanto, comunque di informazioni che, a seguito dell’eventuale identificazione dei presunti autori dei reati da parte degli agenti della Polizia locale o delle Forze dell’ordine intervenuti sul luogo, possono essere associate a persone fisiche identificate ed essere utilizzate come elementi di prova di fattispecie di reato”.
Cosa fare nel caso si voglia impiegare telecamere termiche
Alla luce della posizione espressa dal Garante privacy nel recente provvedimento richiamato, occorre prestare attenzione prima di ricorrere alle telecamere termiche, valutando l’impatto che il loro impiego determinerebbe in termini di trattamento di dati personali.
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