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Le batterie per la security: occhio al Regolamento UE 2023/1542

Le batterie per la security: occhio al Regolamento UE 2023/1542
06/06/2024

di Giovanni Villarosa - Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO, Vice Presidente di SECURTEC

Nel comparto delle tecnologie riservate alla sicurezza i professionisti usufruiscono di innumerevoli e diversificati hardware interscambiabili tra loro, ma di un componente non possono fare a meno all’interno di un sistema integrato di sicurezza: la “batteria tampone”.

Un elemento tecnicamente fondamentale per il professionista, tanto che ad oggi non esiste reale alternativa che possa sostituirla all’interno di un sistema elettronico che necessita di autonomia funzionale in caso di immediata emergenza elettrica.

Batteria VRLA 

Nei sistemi di sicurezza antintrusione l’importanza che riveste la scelta della batteria di tipo VRLA (Valve Regulated Lead Acid), rappresenta da sempre il cruccio di ogni installatore per diverse ragioni legate alla sua affidabilità, durata nel tempo e autonomia reale in caso di blackout della rete primaria di alimentazione. Ci sono diverse applicazioni in cui queste proprietà delle batterie “senza emissione di gas” (peraltro esenti da manutenzione) sono particolarmente importanti, infatti le ritroviamo utilizzate in tutte quelle installazioni remote, non presidiate, o in ambienti chiusi e frequentati, difatti l’utilizzo più comune lo ritroviamo negli impianti delle telecomunicazioni, nel solare, oppure utilizzate per alimentazioni di standby/back-up o di riserva, tipica negli impianti di sicurezza.

Sostenibilità e vantaggi

Le batterie sigillate al piombo-acido rappresentano una piattaforma tecnologica sostenibile di energia sicura (il piombo è riciclabile al 99%), pulita senza eccessive perdite, ideale per l’alimentazione di tutti gli apparati elettronici in cd. “carica costante”, non richiedendo manutenzione durante tutto il loro ciclo operativo ed offrendo un affidabile livello di resistenza e flessibilità d’uso. Non ultimo, il vantaggio - offerto dalla completa assenza di liquidi - di poter essere utilizzate in installazioni critiche cd. “non orizzontali”.Tuttavia, una volta arrivate a fine vita operativa queste batterie dovranno essere smaltite e riciclate in modo conforme e rispettoso dell’ambiente e in accordo alle legislazioni normative vigenti. Ecco perché nello spazio “dummies” di questo numero affrontiamo questa parentesi conoscitiva sulle batterie VRLA illustrando brevemente  il nuovo Regolamento UE 2023/1542 che disciplina l’immissione sui mercati delle batterie ricaricabili e non (le VRLA sono parte di questo Regolamento), contestualmente alla gestione dei rifiuti collegati a questo delicato settore che impatta fortemente sull’ambiente.

Regolamento UE 2023/1542 

Nel mese di febbraio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE (17 agosto 2023) è diventata operativa in tutti i 27 Stati dell’Unione una normativa specifica, la prima a livello europeo, che norma e regola in maniera omogenea l’intero ciclo di vita delle batterie, tra le quali le VRLA usate negli impianti di sicurezza, con precise prescrizioni obbligatorie sul sistema produttivo. Il nuovo Regolamento, fondamentale per la transizione verso la mobilità e la generazione di energia sostenibili, stabilisce nello specifico quali debbono essere i principali requisiti in tema di sicurezza, sostenibilità, marcatura, etichettatura, e operatività delle batterie, analizzando, peraltro, tutti gli aspetti legati alla filiera di approvvigionamento e produzione, le modalità di utilizzo e le buone pratiche, piuttosto stringenti, ma soprattutto sul ciclo di vita e il riciclo di tali prodotti.

Prima scadenza: 18 agosto 2024

La prima scadenza che interessa il settore professionale della security è fissata per il prossimo 18 agosto, perché dal giorno successivo tutti i prodotti VRLA immessi sul mercato dovranno essere marcati CE e dunque conformi ai requisiti ambientali e alle caratteristiche tecniche e prestazionali che ne derivano, e - la novità più importante - dovrà essere riportato sul corpo della batteria il nome e l’indirizzo del produttore, elementi che garantiranno la conformità di legge. Nel nuovo Regolamento vengono differenziate, secondo una classifica ben delineata, le batterie industriali da quelle portatili, come già previsto dalla conformità alla norma EN60896-21/22. 

Altra circostanza fondamentale è quella legata all’utilizzo del piombo, bandito a partire dal 18 agosto per la costruzione di batterie sigillate, mentre nulla cambia per quelle aventi le valvole di sicurezza. 

Due altre importanti novità introdotte dal Regolamento riguardano la definizione di “batteria” e di “produttore”; ad esempio, se più elementi o monoblocchi vengono collegati tra di loro tramite un collegamento in serie o parallelo, tale realizzazione “confezionerà” una nuova batteria con caratteristiche elettriche diverse dagli elementi utilizzati per la sua costruzione. Il professionista che realizza tale nuovo “prodotto” (generando di fatto una nuova batteria per caratteristiche elettriche e meccaniche), ne diventa automaticamente “il produttore” vincolato ad adempiere a tutti gli obblighi, come la redazione del fascicolo tecnico e la relativa dichiarazione di conformità e marcatura CE. 



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