lunedì, 7 ottobre 2024

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Il professionista della sicurezza: ruolo e responsabilità

Il professionista della sicurezza: ruolo e responsabilità
15/11/2023

Ormai ci siamo: SICUREZZA 2023 è alle porte. L’appuntamento biennale per antonomasia dedicato alle novità tecnologiche del comparto sicurezza rappresenta principalmente un luogo di aggiornamento, un pensatoio tecnico dove si concentrano tutti i professionisti del comparto, in una sorta di fil rouge della “Security & Safety”. Scorrendo l’agenda eventi ho notato che il focus principale di questa edizione è incentrato su due tematiche principali: la cybersecurity e il ruolo che il professionista della sicurezza riveste (crescerà?) nella società, due temi all’apparenza separati, ma ormai interdipendenti tra loro.

di Giovanni Villarosa - Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO, membro del comitato tecnico-scientifico del CESPIS, Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza

Questa rubrica Installazione for Dummies affronta da tempo la tematica della figura del professionista della security anche dal lato interdisciplinare, perché sempre più spesso l’utente finale lamenta disservizi del proprio sistema di sicurezza utilizzando mail dirette ai produttori/distributori o pubblicando post di lamentele nei vari forum e/o gruppi social di settore. Il tenore generale è questo: mi è stato realizzato un impianto da un vostro fiduciario…, il vostro tecnico ha realizzato presso la mia abitazione/ufficio un impianto antifurto da voi proposto…, ho un sistema di sicurezza installato da un vostro installatore..., non ricordo il nome di chi mi ha installato un vostro antifurto ma di sicuro è un vostro installatore specializzato perché me lo avete segnalato voi…! Potrei continuare con l’elenco, ma sarebbe un esercizio inutile perchè diverse aziende produttrici, al di la della nazionalità, puntualizzano di continuo l’inesistenza giuridica diretta di un legame tra il produttore e il professionista (progettista/installatore). La ditta installatrice è infatti un’entità indipendente (giuridica e amministrativa) operante in piena autonomia. 

Un codice etico?

Nonostante ciò, spesso l’utente finale associa erroneamente installatore e brand, legandoli a una sorta di responsabilità concatenata e consequenziale.  Ebbene, proprio alla luce di ciò, nel settore vanno assolutamente create le condizioni per procedere alla stesura di una guida “etico-professionale” delle aziende produttrici che ufficializzi due semplici indirizzi a garanzia della committenza: il proprio ruolo e quello della società impiantistica quando utilizza certi prodotti brandizzati e specifici per la realizzazione di sistemi antintrusione, di videosorveglianza, di controllo accessi o rivelazione fumi/incendio, ma concessi esclusivamente agli installatori autorizzati, dunque introvabili sui normali canali di distribuzione specializzata. Va da sé che un simile progetto si baserà su un concreto programma formativo, e una sottoscrizione di un codice etico con regole condivise, finalizzate al raggiungimento di una certificazione “interna” della figura professionale, da parte del produttore dei sistemi, dando così un ulteriore valore aggiunto alla frase “impianto realizzato a regola d’arte”, una sicura garanzia al mercato e alla committenza finale.

Riconoscere il professionista

Del resto, già durante Sicurezza 2021 AIPS e il Gruppo Interassociativo della Norma UNI (Aips, Aipros, Anie Sicurezza, Assosicurezza) e gli OdG (Icmq, Imq e Tüv Italia) avevano organizzato un tavolo di lavoro sulla certificazione professionale, culminato poi nel progetto di norma “UNI-1610032” quale possibile integrazione alla normativa tecnica CEI sui sistemi elettronici di sicurezza e di allarme, che vedrebbe coinvolti i progettisti, gli installatori e manutentori di impianti di allarme antintrusione e rapina, videosorveglianza e controllo accessi. Sul punto, la legge 186/1968 ci ricorda: le installazioni e i prodotti utilizzati nella realizzazione di impianti elettrici ed elettronici devono essere costruiti e realizzati a regola d’arte; dunque, da professionisti definitivamente “riconosciuti”!

Le leve commerciali

Tuttavia, la conoscenza della Norma non dovrà solo servire per la progettazione degli impianti, ma dovrà anzitutto essere utilizzata come leva commerciale per la gestione professionale del rapporto con la  committenza. Sarebbe opportuno inoltre, se si vorrà realmente fare la differenza, che ogni impianto realizzato dall’azienda autorizzata contenga solo apparecchiature certificate altrimenti la certificazione installatore specializzato dal singolo brand non avrà nessun valore a livello pratico, d’immagine, ma soprattutto di tutela commerciale del produttore, e della stessa credibilità professionale dell’installatore.

A proposito di guida aziendale

La prima regola sarà quella che ogni impianto dovrà essere corredato da un progetto completo, un disciplinare tecnico, una disposizione planimetrica dei componenti del sistema di sicurezza, una relazione sui fattori di influenza e sulla funzionalità, dove il tutto corrisponderà ad un preciso livello di prestazione secondo la Norma CEI 79-3. Inoltre, è bene ricordare che: l’impianto si considererà consegnato ufficialmente solo dopo il collaudo funzionale, e un breve periodo di prova!  Ed è in questo lasso di tempo che l’utente finale verrà istruito correttamente sull’utilizzo del proprio sistema di sicurezza, mentre la documentazione che verrà consegnata conterrà, oltre alla dichiarazione di conformità, anche la proposta di manutenzione. In ultimo, il professionista potrà proporre alla committenza un ulteriore servizio integrato, come il collegamento ad una centrale operativa di ricezione allarmi H24 (UNI-CEI 50518) della Vigilanza Privata, che gestirà tutti gli eventi di sicurezza per conto della proprietà.



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