domenica, 28 aprile 2024

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Accesso ai video della TVCC Comunale: il caso di un automobilista

02/10/2023

Le linee Guida n. 3/2019, in tema di trattamento di dati personali attraverso strumenti video, richiedono che il Titolare del trattamento garantisca l’applicazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati nei filmati provenienti da un sistema di videosorveglianza

di Marco Soffientini - Avvocato, esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie e docente Ethos Academy

Il  titolare del trattamento dovrà proteggere adeguatamente tutti i componenti di un sistema di videosorveglianza e i dati in tutte le fasi di trattamento, vale a dire durante la conservazione (“data at rest”), la trasmissione (“data in transit”) e l’utilizzo (“data in use”). Sotto quest’ultimo profilo va realizzato un regolamento in tema di videosorveglianza che affronti il tema del diritto di accesso ai filmati del sistema di videosorveglianza comunale.

Data in Use: il caso del TAR Puglia

Una recente pronuncia del TAR della Puglia ha affrontato il caso di un automobilista coinvolto in un sinistro stradale che ha richiesto i filmati delle telecamere comunali ai sensi della legge 241/90.  Come noto, si tratta della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi che consente  di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. In altri termini, i soggetti “interessati” che possono esercitare il diritto di accesso sono tutti i soggetti privati che vantano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

La sentenza

I giudici amministrativi nella citata sentenza hanno osservato come, ai sensi dell’art. 24 co. 7 l. n. 241/90,: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. …” e  nel caso di specie, la visione dei filmati di sorveglianza relativi al sinistro oggetto della richiesta è strettamente correlata alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, essendo di intuitiva evidenza che soltanto l’accertamento della reale dinamica del sinistro consente di appurare in maniera certa le responsabilità dei soggetti in esso coinvolti. 

La giurisprudenza amministrativa osserva come il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, bensì è diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita, giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela e collegata alla documentazione di cui si chiede l’ostensione (Consiglio di Stato, Sezione 5, 23 febbraio 2010, n. 1067; Consiglio di Stato, Sezione 4, 20 settembre 2012, n. 5047; Sezione 3, 13 gennaio 2012, n. 116; Sezione 6, 14 agosto 2012, n. 4566; Sezione 5, 22 giugno 2012, n 3683).

Diritto di accesso e atti di indagine

Ovviamente si tratta di una pronuncia che va coordinata con la disciplina che sottrae al diritto di accesso gli atti di indagine. Infatti, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., gli atti di indagine compiuti dal Pubblico ministero o dalla Polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una Pubblica Amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sez. IV, nella Sentenza del Consiglio di Stato 28.10.2016 n. 4537.

Hanno osservato i giudici che, ai sensi dell’art. 24 comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990 come sostituito dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. In particolare, i documenti dell’amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall’art. 329 c.p.p. in base alla quale “sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (si veda a tale proposito anche Cons Stato Sez. VI 10 aprile 2003 n. 1923); tali atti inoltre sono soggetti alla disciplina sul divieto di pubblicazione stabilita dall’art. 114 ss. c.p.p. 

Ne segue, proseguono i giudici, che - fermo restando quanto previsto dal c.p.p. - la giurisprudenza amministrativa afferma che, con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice (si veda a tale proposito Cons Stato Sez. VI n. 2780 del 2011; Cons Stato Sez. VI 9/12/2008 n. 6117). L’art. 329 c.p.p. concerne gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa; di conseguenza la giurisprudenza amministrativa ritiene che tali atti, anche se redatti da una pubblica amministrazione, siano sottratti al diritto di accesso regolato dalla legge n. 241/90 (si vedano: Cons Stato sez. VI 9/12/2008 n. 6117; Cons Stato Sez. VI 10/4/2003 n. 1923). 

Qualora sia configurabile il diritto di accesso, il Titolare del trattamento dovrà garantire i diritti dei terzi provvedendo ad oscurare i dati personali di eventuali terzi estranei (ad esempio: numeri di targhe, ecc.) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Provv. Autorità Garante in tema di Videosorveglianza 08.04.2010 alla luce delle Linee Guida EDPB n. 3/2019.



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