lunedì, 29 aprile 2024

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Infrastruttura passiva multiservizio: nuove responsabilità per l’installatore

16/08/2023

Quando ho la necessità di spostarmi, prediligo il treno rispetto ad altri mezzi di trasporto. Sembra una banalità, ma non è scontato dire che il treno si muove su dei binari. Tecnicamente, i binari rappresentano “l’infrastruttura” necessaria a far muovere la “struttura”, ovvero il treno stesso. Anche nelle telecomunicazioni abbiamo un’infrastruttura (nel nostra caso la parte finale della stessa, denominata “infrastruttura passiva multiservizio”), che serve a trasportare i dati, ossia la struttura. Contrariamente ai binari del treno, però, la nostra infrastruttura presenta un punto debole: non si vede, pertanto raramente ci si rende conto della sua reale importanza.

di Flavio Romanello - Presidente Nazionale Confartigianato Impiantisti Elettronici

Da diversi anni il legislatore sta cercando, attraverso provvedimenti di legge (es. art.135bis del D.P.R.380) di sensibilizzare sul tema chi si occupa della costruzione di edifici. Con l’emanazione del decreto legislativo n. 207 dell’8 novembre 2021 (codice delle Comunicazioni elettroniche), sono state rese più stringenti alcune azioni e obblighi sia per il costruttore, sia per il progettista e per l’installatore. Con il medesimo codice il Legislatore invitava il Ministro dello Sviluppo Economico ad adeguare il D.M. 37-08 (regolamento delle professioni). Il Ministero ha recepito tale richiesta ed a sua volta ha emanato il Decreto 29 settembre 2022 numero 192. 

DM 29/09/2022 n. 192 

Il Decreto è costituito da un unico articolo, la cui rubrica recita: “Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37”. In pratica viene attuato quanto era stato previsto con il D.Lgs. 207/2021 (di attuazione della Direttiva Europea che aggiorna il codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. 259/2003), che disponeva al comma 2, articolo 4, di: <<…adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.>>

Pochi essenziali aggiornamenti 

L’aggiornamento si concretizza in pochi passaggi: in primo luogo il DM ridefinisce cosa fa chi opera con la lettera B: << b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;>>. In secondo luogo il DM delimita il “campo di azione”, ovvero il punto di consegna dell’impianto, «ovvero il punto terminale di rete, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.207». Il DM continua poi definendo gli impianti in maniera più precisa: «f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti». 

Nuove responsabilità

A questo punto il legislatore introduce degli “obblighi” al fine di rafforzare tale provvedimento e lo fa con l’articolo 5 Bis, che non a caso sottolinea con la dicitura: «Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato). Lo riporto nella sua estensione:

1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380.

2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 

3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Un articolo che pone in capo all’installatore degli obblighi (responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio...), ma che riconosce e sottolinea la figura del Responsabile Tecnico. 

Un articolo che sicuramente farà discutere, come tutti gli articoli che cambiano le regole.   



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