della Redazione
In GU n. 290 del 13/12/2022 è stato pubblicato il D.M. 29/9/22, che modifica il D.M. 37/08 sull’installazione degli impianti negli edifici di nuova progettazione e costruzione, con entrata in vigore a partire dal 28 dicembre 2022.
Se la precedente edizione prevedeva - fra gli impianti al servizio degli edifici - gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, la novella specifica che si tratta degli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti». Vengono anche fornite nuove specifiche di interesse per il settore: vediamole.
Le modifiche
Il decreto è composto da un solo articolo. Rimandando i commenti tecnico-normativi al prossimo numero di secsolution magazine, specifichiamo le modifiche:
Art. 1 (Ambito di applicazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, estendendo e specificando l’ambito di applicazione della lettera b) che diviene «b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti.
Art. 2
- Definizioni relative agli impianti che al comma 1, lettera a), definisce il punto di consegna «ovvero il punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio.
- Definizioni relative agli impianti, sostituzione della lettera f con «f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;» inserendo l’infrastruttura fisica tra gli elementi di impianto.
Nuovo art. 5 bis (Adempimenti del tecnico abilitato):
1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del PdR 6 giugno 2001, n. 380.
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del PdR 6 giugno 2001, n. 380.
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