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TVCC sul lavoro: no al trattamento non conforme all’autorizzazione

27/01/2022

di Domenico Battaglia - Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy

L’Autorità Garante è tornata a ribadire che il trattamento dei dati tramite videosorveglianza che non rispetta l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro è da considerarsi illecito (1 Doc. web n. 9718901, https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9718901). L’Autorità Garante è tornata sul punto dopo quanto già indicato nel provvedimento 15 aprile 2021, n. 136 (doc. web n. 9586936) e nel provvedimento del 29 ottobre 2020 n. 213 (doc. web n. 9518849).

Il primo di questi provvedimenti nasceva da una doglianza relativa all’archiviazione da parte datoriale dei dati relativi ai fermi e alla produzione durante le otto ore di lavoro; il secondo era stato presentato da una società di catering e banqueting la quale lamentava l’assenza di informativa relativamente al sistema di videosorveglianza, il controllo svolto attraverso lo stesso sull’attività lavorativa, la possibilità di visualizzazione delle immagini registrate anche da remoto, nonché il numero elevato di soggetti alle cui immagini registrate era possibile accedere. La fattispecie di cui al provvedimento di cui si discute costituisce la più classica delle violazioni in ambito di videosorveglianza.

Il caso

La Stazione dei Carabinieri di Ambrogio (FE) inviava all’Autorità l’annotazione relativa all’accesso ispettivo effettuato il 13 marzo 2019 presso due strutture socioassistenziali. Nel corso dell’accertamento veniva acclarato che, oltre a non dare corretto adempimento all’obbligo di fornire l’informativa agli interessati (agli ospiti e familiari della struttura, ma anche al personale operante all’interno della struttura), il sistema di videosorveglianza presentava delle caratteristiche difformi da quanto autorizzato dal provvedimento dell’Ispettorato Territoriale di Ferrara-Rovigo del 26 maggio 2017. In particolare, le telecamere installate registravano anche l’audio ed erano state collocate in posizione diversa da quella autorizzata, tanto da riprendere i letti presenti nelle strutture. Il sistema così congegnato permetteva quindi all’operatore del piano terra di poter controllare gli ospiti del primo piano nel periodo notturno dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Secondo quanto riferito dall’Autorità, la condotta tenuta dalla data di installazione e attivazione del sistema di videosorveglianza e fino alla sua disinstallazione, configurava la violazione del principio di liceità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento in relazione all’art. 114 del Codice e dell’art. 88 del Regolamento. 

No senza base giuridica

In pratica, dunque, il trattamento stava avvenendo senza idonea base giuridica, peraltro incappando così nelle sanzioni di natura penale di cui all’articolo 38 dello Statuto dei Lavoratori. Non rispettare l’autorizzazione dell’Ispettorato, anche solo per il diverso posizionamento delle telecamere o magari per una diversa tecnologia usata, comporta, quindi, una sanzione di natura amministrativa (Autorità Garante) e l’iscrizione della vicenda nelle notizie di reato (articolo 171 Cod. Privacy).

Quanto mai, quindi, appare importante seguire le prescrizioni dell’Ispettorato per non incappare in pesanti conseguenze.  



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