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Euralarm pubblica una guida alla CPR EU 305/2011

07/06/2013

ZUGO (CH) - Euralarm, associazione europea dei produttori, installatori e service provider del settore della sicurezza elettronica e antincendio, ha pubblicato un documento-guida relativo alla Construction Products Regulation (CPR) EU 305/2011. La guida illustra i requisiti e le implicazioni legate all’applicazione della CPR a beneficio degli associati e di tutti coloro che sono a vario titolo coinvolti nella produzione, nella fornitura e nell’installazione di attrezzature per la sicurezza antincendio. Parte integrante dell’iniziativa “Better Regulation” promossa dall’UE, la CPR offre numerosi chiarimenti e introduce procedure semplificate che ridurranno i costi a carico delle imprese, soprattutto quelle di medie e piccole dimensioni.

La CPR EU 305/2011 sostituirà la Construction Products Directive (CPD) 89/106/EEC a partire dal prossimo 1° luglio, fissando una serie di disposizioni armonizzate in materia. Tra gli adempimenti previsti c’è una Dichiarazione di Prestazione (DoP) che rappresenterà la base per l’applicazione del marchio CE a tutti i prodotti collocati sul mercato dal 1° luglio 2013. Apponendo questo marchio, il produttore si assume la responsabilità della conformità del prodotto in base a quanto indicato nella DoP, che deve riportare la lista completa di tutte le caratteristiche essenziali come definite nel relativo standard di prodotto armonizzato applicabile. La Dichiarazione deve inoltre essere disponibile per singolo prodotto, famiglia di prodotti o qualsiasi altro gruppo stabilito dall’azienda manifatturiera. I certificati di conformità CE emessi con il precedente CPD conservano la loro validità, per cui non sarà necessario dotarsi di certificati di costanza di prestazione (CoP) per i prodotti testati e certificati in data anteriore al 1° luglio 2013.

Non bisogna però dimenticare che, in aggiunta alla DoP generata conformemente alla CPR, la dichiarazione CE di conformità potrebbe ancora essere richiesta in applicazione di alcune direttive UE (EMC, LVD, R&TTE, ATEX ecc.). Benché la CPR non abbia alcun impatto tecnico sui prodotti, il marchio CE e i documenti che l’accompagnano devono essere controllati in base all’articolo 9 della CPR stessa. È consentito dichiarare anche solo una caratteristica essenziale del prodotto, ma l’uso di questa dichiarazione deve essere accuratamente monitorato dall’utilizzatore per via del fatto che una “funzionalità ridotta” dichiarata come NDP non ha, in molto casi, alcun senso.

Il documento-guida può essere letto e scaricato dal sito di Euralarm. 

www.euralarm.org

 

 

 



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