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Il diritto di difesa non sempre prevale sulla riservatezza

06/11/2023

Il TAR Trentino-Alto Adige, Trento (Sez. Unica, 13/07/2023, n. 125) ci ricorda che “le necessità difensive riconducibili alla effettività della tutela di cui all'art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati) ovvero dati sensibilissimi (ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato)”.

Una società trentina specializzata in produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presentava a mezzo di un tecnico un progetto per la realizzazione di un mini-digestore anaerobico per reflui e letami zootecnici. Il Comune di Porte di Rendena sospendeva il procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Venuto meno nel frattempo il rapporto di collaborazione con il tecnico interessato, la società presentava un’istanza di accesso ai relativi atti che però veniva accolta solo parzialmente dall’Amministrazione, la quale motivava la decisione con il l’opposizione del tecnico controinteressato e per non meglio precisate “ragioni di equità e di privacy”. La società adiva le vie legali e il Tribunale amministrativo ne accoglieva il ricorso.

Precisato che l’eventuale opposizione di controinteressati non vincola l’Amministrazione, la quale “deve concedere l'accesso quando si tratti di documenti che non ne sono sottratti dalla legge e non vi siano profili di riservatezza da tutelare”, i Giudici ribadiscono che di solito il diritto di difesa è prevalente rispetto alla riservatezza anche se l'applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili ovvero dati sensibilissimi: in questi casi l'accesso è consentito solo a particolari condizioni, nello specifico disciplinate dall'art. 60 del D. Lgs. n. 196 del 2003. La norma che, modificata nel 2018, è oggi rubricata “Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale” consente il trattamento di tali dati solo “se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale”. 

In relazione alla fattispecie specifica, il TAR precisa che il Comune “avrebbe dovuto operare una ponderazione comparativa dell'interesse sotteso all'istanza di accesso presentata dalla società ricorrente […] con l'interesse alla riservatezza sotteso all'opposizione manifestata dal controinteressato e, comunque, esplicitare in motivazione le concrete ragioni della prevalenza  dell'interesse del controinteressato sull'interesse della società ricorrente”. 

Articolo di Domenico Battaglia - Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy.

 

(Fonte immagine: www.giustiziainsieme.it)



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