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Tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, un commento del Tribunale di Roma

24/10/2023

Il Tribunale Roma (Sez. II, Ordinanza, 14/03/2023) si esprime in linea con la lettera della legge delega (Jobs Act) e con la prassi giurisprudenziale, le quali contemperano le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

I comportamenti illeciti oggetto di potenziali controlli, di cui alla sentenza, di conseguenza, devono essere sempre e solo quelli disposti per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e non certo per monitorare la prestazione lavorativa e/o la registrazione degli accessi e delle presenze (art. 4 L. 300/1970, Statuto dei lavoratori, nella nuova formulazione).

Si osservi, quale punto di interesse, che il comportamento del dipendente licenziato e consistente nella falsa attestazione di orari di lavoro e nell'allontanamento dal luogo di lavoro anche in orario ordinario per scopi privati non viene sussunto alla tipologia della prestazione lavorativa del dipendente come tale o delle sue modalità di esecuzione (binomio adempimento/inadempimento), per cui i controlli sono vietati per legge, bensì nella più ampia fattispecie delle esigenze produttive ed organizzative dell’impresa, donde la liceità (a determinate condizioni) dei detti controlli.

Invero, il Tribunale capitolino indica “Il divieto per il datore di lavoro di ricorrere a controlli eseguiti tramite agenzia di investigazione privata è limitato alla verifica dell'adempimento o dell'inadempimento della prestazione lavorativa del dipendente, come tale o nelle sue modalità di esecuzione; diversamente, il datore ben può eseguire, anche attraverso le suddette agenzie, i c.d. "controlli difensivi", finalizzati alla verifica della realizzazione di comportamenti illeciti da parte del lavoratore, essendo sufficiente - per procedere a tali controlli - finanche il solo sospetto o la mera ipotesi che tali illeciti siano in corso di esecuzione”.

Articolo di Domenico Battaglia - Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano, Delegato provinciale di Federprivacy

(Fonte immagine: Altalex)

 



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