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W la Privacy

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Garante privacy: occorre regolare bene l'uso delle bodycam in dotazione alla Polizia locale

27/09/2023

Meglio regolare bene l'uso delle bodycam in dotazione alla Polizia locale senza confonderle con le tradizionali telecamere installate per la tutela della sicurezza urbana. E predisporre una valutazione di impatto privacy ad hoc con un disciplinare dettagliato da mettere a disposizione degli operatori.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l'inedito parere n. 238958/2023 rilasciato ad un comune. La privacy delle bodycam è salita agli onori della cronaca dopo il vivace confronto dello scorso anno tra l'autorità e le forze di Polizia dello Stato che hanno ottenuto il via libera all'impiego condizionato di questi dispositivi ai sensi della direttiva polizia.

Un corretto inquadramento dei dispositivi

I comuni hanno quindi iniziato a ragionare sul corretto inquadramento di questi dispositivi. Le indicazioni fornite dal garante risultano utili per inquadrare la questione. Innanzitutto sarebbe opportuno redigere specifiche valutazioni di impatto in relazione a ciascun trattamento effettuato. Quindi una valutazione di impatto privacy (Dpia, acronimo di Data protection impact assessment) per la videosorveglianza fissa, una per le fototrappole e una per le bodycam.

In alternativa, specifica la nota centrale, “ove si decida di effettuare un'unica valutazione di impatto occorre comunque distinguere con chiarezza e puntualità le proprie valutazioni, con riferimento a tutti gli elementi di cui all'art. 35, par. 7 del regolamento, per ciascun trattamento effettuato/strumento impiegato”. Attenzione al monitoraggio del personale. Ai sensi dello statuto dei lavoratori gli impianti audiovisivi possono essere impiegati per esigenze produttive, per la sicurezza e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità.

Previo accordo sindacale o autorizzazione ad hoc ed una necessaria valutazione di impatto privacy. La base giuridica del trattamento dei dati personali con l'impiego di bodycam in ogni caso non può fare riferimento al dl 11/2009 o al dl 14/2017. Tali disposizioni normative “regolano esclusivamente l'impiego da parte dei comuni di dispositivi di videosorveglianza sulla pubblica via, su base continuativa, per finalità di sicurezza urbana, ovvero per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria”. In pratica l'impiego delle bodycam può essere giustificato per tutelare l'operatore o per particolari esigenze operative.

Spetterà però al comando identificare i casi operativi “individuando conseguentemente la corretta base giuridica del trattamento nei limiti previsti dalla normativa in materia di controllo a distanza” dei lavoratori. Attenzione infine alla corretta valutazione sulla necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità delle bodycam. Oltre alla concreta individuazione degli eventi in presenza dei quali è possibile attivare i dispositivi sarà necessario adottare un disciplinare dettagliato che permetta agli operatori di regolare al meglio la propria attività quotidiana.

Articolo di Stefano Manzelli


maggiori informazioni su:
www.federprivacy.org



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