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W la Privacy

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Videosorveglianza, nuove regole e limiti con le Linee guida sul trattamento dei dati personali

10/02/2020

MILANO - Per quanto diffusamente utilizzate, le telecamere dei privati che puntano sugli spazi pubblici e sulle aree dei vicini di casa non saranno più consentite, mentre potranno essere ammesse le telecamere finte e gli impianti più complessi, a fronte di un adeguato bilanciamento degli interessi e osservando le specifiche esigenze di polizia.

E' inoltre previsto un nuovo cartello per la videosorveglianza. Ad affermare questi nuovi principi sono le linee guida sul trattamento dei dati personali n. 3/2019 divulgate dal Comitato europeo per la protezione dei dati lo scorso 29 gennaio.

Al centro dell'attenzione della riforma europea sulla tutela dei dati personali è infatti il crescente impiego dei dispositivi informativi e di videocontrollo. Le linee guida sulla videosorveglianza hanno come intento un'uniforme applicazione del Gdpr, con particolare riferimento agli impianti che hanno il fine della tutela del patrimonio e della sicurezza privata.

Queste stesse indicazioni possono però essere utili anche per la strutturazione di progetti integrati di videosorveglianza pubblica ad uso interforze.

Installazioni lecite e non

Le linee guida specificano che il Gdpr non si applica alle telecamere finte, ai sistemi di assistenza alla guida e alle riprese effettuate in ambito familiare e domestico, a condizione che i dati raccolti non vengano pubblicati in rete. A risultare illecite sono le telecamere dei privati puntate sulle strade e sulle proprietà dei vicini di casa e in questo caso è elevato il rischio di incorrere in sanzioni.

Occorre valutare adeguatamente e preventivamente le finalità e gli scopi del monitoraggio nel momento in cui ci si accinge a installare un impianto e, se si ritiene che sia effettivamente  necessario, andranno sempre utilizzate informative chiare che potranno essere omesse solo per motivi di polizia, negli impianti pubblici. Al centro di ogni azione progettuale in materia di videosorveglianza, pubblica o privata deve essere quindi sempre il bilanciamento degli interessi.

Il provvedimento mette in discussione anche le dash cam domestiche che registrano il traffico dall'interno dei veicoli. In ogni caso dovrà sempre essere rispettato il diritto dei lavoratori e la tutela delle persone, puntualizza lo stesso documento. Attenzione anche alla divulgazione dei filmati e ai dati biometrici: in mancanza di consenso degli interessati non sarà possibile divulgare i video raccolti sulla rete (soprattutto se il filmato mette in luce particolari inclinazioni dei soggetti ripresi).

Su biometria e riconoscimento facciale

A essere oggetto di attenzione sono anche il riconoscimento facciale e la cattura dei dati biometrici. L'interessato ha diritto di accesso ai filmati e di ottenere informazioni sui sistemi che lo hanno ripreso e al tempo stesso anche di chiedere la cancellazione tempestiva dei tracciati che lo riguardano. Va fatta un'eccezione per gli impianti regolati con finalità di sicurezza urbana e pubblica, ai sensi del dlgs 51/2018 che ha dato attuazione alla direttiva polizia.

Come accennato, le linee guida forniscono anche un nuovo modello di cartello informativo da utilizzare per gli impianti regolati ai sensi del Gdpr. Le informazioni di secondo livello, più dettagliate, dovranno essere messe a disposizione dell'interessato. Anche sul periodo di conservazione dei filmati vige il principio dell'accountability ma le linee guida incoraggiano una conservazione media ordinaria di 72 ore.

Un aspetto importante è quello del rispetto delle misure tecniche ed organizzative più appropriate per mettere in sicurezza i dati e i sistemi, ai sensi dell'art. 32 del GDPR. Gli impianti di videosorveglianza dovranno essere rispettosi dei principi privacy by design e privacy by default ed essere sottoposti a una preventiva valutazione di impatto.

 

 

    


maggiori informazioni su:
www.fedeprivacy.org



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