MILANO - Una società o un professionista che intende utilizzare la posta elettronica per inviare messaggi promozionali deve considerare quanto previsto dall’art. 130 del Codice privacy che, anche in seguito alla modifica apportata dal decreto di armonizzazione di recente pubblicazione (d. lgs. 101/2018, contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679), continua a disporre che l’uso di sistemi automatizzati, come la posta elettronica per finalità di marketing, è consentito solo con il consenso del contraente o utente.
L’invio di email per finalità di marketing richiede cioè che il destinatario dei messaggi, ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, presti il consenso al trattamento.
Roberta Rapicavoli, Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy, approfondisce il tema nell'articolo al link seguente: https://www.secsolution.com/articolo.asp?id=668
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