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ANAC, linee guida n. 10: “Affidamento del servizio di vigilanza privata"

20/06/2018

MILANO - A luglio entrano in vigore le linee guida n. 10 dell'ANAC che definiscono la natura delle attività e i requisiti organizzativi e professionali per l'affidamento di servizi di vigilanza privata nell'ambito delle procedure di appalto.

Sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno scorso, è stato pubblicato il decreto n. 462 del 23 maggio 2018, che riporta le linee guida n. 10 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sull’affidamento dei servizi di vigilanza privata nell’ambito del nuovo Codice appalti (D.lgs 50/2016).

Ambito di applicazione della disciplina

La scelta di subordinare l’ingresso nel mercato della vigilanza privata a specifici requisiti organizzativi e professionali, si legge nel documento dell’ANAC, deriva dalla particolare natura dei servizi che gli operatori economici  del settore sono chiamati a svolgere, ovvero: vigilanza fissa; vigilanza saltuaria di zona; vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza; intervento su allarme; vigilanza fissa antirapina; vigilanza fissa mediante l’impiego di unità cinofile; servizio di antitaccheggio; custodia in caveau; servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti; servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento. 

Nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi per mezzo di guardie particolari giurate, rientrano le attività di:

Sicurezza in aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, stazioni delle ferrovie metropolitane e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

Custodia, trasporto e scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso; 

Custodia, trasporto e scorta del contante o di altri beni o titoli di valore e vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; 

Vigilanza armata mobile e interventi sugli allarmi;

Vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, e ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità pubblica o della tutela ambientale;

Vigilanza presso tribunali e altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture;

Custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico.

Dal momento che la vigilanza privata implica "l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell’immobile", spiega l'Autorità, le stazioni devono affidare tali servizi a "guardie giurate […] in possesso di specifica licenza prefettizia". L’ANAC esclude quindi che tale attività possa essere affidata a semplici "servizi di portierato o global service".

Questi ultimi non implicano, infatti, un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una "normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi".

 


maggiori informazioni su:
www.anticorruzione.it



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