MILANO - Installare una telecamera di videosorveglianza sul pianerottolo della propria abitazione senza il consenso dei condomini non sarebbe contrario alla privacy e, per questo, non costituirebbe reato. Pare essere questo il senso di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 34151/2017, che ha confermato l’assoluzione di una donna già condannata in primo grado proprio per aver fatto installare sulle scale un dispositivo per la sorveglianza, senza aver preventivamente informato i vicini di casa.
La videocamera era stata installata su un muro del pianerottolo e inquadrava la porta dell’abitazione dell’imputata e parte del restante disimpegno, inclusa una parte delle scale condominiali. Proprio per queste ragioni e perché, a seconda della posizione, la telecamera inquadrava anche l’ingresso dell’abitazione vicina, tanto da costringere i proprietari a tenere aperta l’anta di una finestra che dava sul pianerottolo in modo da oscurarne la visuale, i condomini — a cui non era stato chiesto il consenso prima dell’installazione— erano ricorsi in Tribunale, ottenendo dal giudice di primo grado la condanna della donna in base a quanto previsto dall’articolo 615 del Codice Penale.
Nel caso in questione, infatti, lo strumento di ripresa visiva rendeva possibile procurarsi "indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata", che per di più si svolgevano in uno di quei luoghi classificati da un altro articolo del Codice Penale, il 614, come di "privata dimora".
Al ricorso in appello, invece, era stato diverso il parere del giudice di secondo grado: il pianerottolo condominiale non poteva essere considerato tra i luoghi di "privata dimora" tutelati dal 614 c.p. e, per di più, la videocamera di sorveglianza in questione, per quanto era possibile evincere dal materiale fotografico messo agli atti, inquadrava a mala pena l’ingresso dell’abitazione dell’imputata e una porzione davvero minima del pianerottolo.
Su queste due motivazioni si appiglia il ricorso in Cassazione della parte civile: la telecamera installata dall’imputata, infatti, era in grado di girare e se nel fascicolo a disposizione dei giudici non ci sono effettivamente inquadrature dell’abitazione della parte civile, sostengono i ricorrenti, è perché si tratta di immagini prese a campione dalla polizia giudiziaria. In secondo luogo, anche se non può essere considerato a rigore "privata dimora", il pianerottolo condominiale è sicuramente tra quelle "appartenenze" a loro volta tutelate dall’articolo 614 del Codice Penale.
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