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Contratto di prossimità per gli impianti di videosorveglianza

31/05/2017

ROMA – In risposta a una domanda sul tema del controllo a distanza dei lavoratori posta da una sede territoriale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 4619 del 24 maggio 2017, ha confermato che l’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970, deve intervenire solo in caso di mancanza dell’accordo con la RSA/RSU per cui l’accordo sindacale ha una posizione preferenziale.

Anche nel caso in cui, a seguito di mancato accordo sindacale, sia stato rilasciata l'autorizzazione a sistemi di controllo a distanza da parte dell'Ispettorato competente, l'autorizzazione può essere sempre sostituita da un accordo successivo. L’INL, viene inoltre ricordato, può regolamentare “gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie” attraverso la sottoscrizione di contratti a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ex art. 8, D.L. n. 138/2011.

Occorre però considerare che tali contratti, cosiddetti di prossimità, possono essere stipulati solo in presenza delle finalità previste dal comma 1 della medesima disposizione (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario) e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Costituzione, derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. In assenza di questi presupposti trovano sempre applicazione i dettami dell'art. 4 della Legge n. 300/1970.

 


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