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La dichiarazione di conformità, altra illustre sconosciuta (parte II)

03/12/2022

Continuiamo con un tema tutt’altro che pacifico, ossia modi, tempi e obbligatorietà del rilascio della dichiarazione di conformità. Nel precedente numero, Giovanni Villarosa aveva illustrato come il rilascio della dichiarazione di conformità anzitempo, ossia senza aver concluso la realizzazione delle opere, costituisca reato di falsa dichiarazione in atto pubblico. Procediamo in questa sede nella disamina delle responsabilità dell’installatore.

L’installatore professionista, rilasciando una falsa dichiarazione consuma un atto di rilevanza penale previsto all’art. 481 C.P. - “falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità”.

Cosa debba intendersi per servizio di pubblica necessità esercitato dal professionista è scritto nell’art. 359 C.P. Sul punto, giova osservare come l’oggetto materiale del reato di falsità ideologica sia rappresentato da tutti quei documenti che la giurisprudenza ha puntualmente definito “quasi pubblici”, quale chiarimento della particolare tutela riconosciuta a questi atti, trattandosi di documentazione rilasciata da privati che esercitano professioni specializzate, sulle quali è richiesta una particolare abilitazione da parte dello Stato, ovvero, se della loro prestazione professionale il pubblico è vincolato a valersi dalla Legge. 

Giovanni Villarosa - Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO, membro del comitato tecnico-scientifico del CESPIS, Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza - prosegue nel testo che segue questa interessante trattazione.

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