La corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. VI, 11-08-2021, n. 22741) torna di nuovo a ribadire che nell'esercizio dell'attività giornalistica si devono evitare riferimenti ai fatti inerenti alla vita privata delle persone se non aventi attinenza con la notizia principale e del tutto privi di interesse pubblico.
Il fatto. Un noto musicista veneto decedeva a seguito di un sinistro stradale. Il quotidiano “Il Gazzettino”, riportandone la notizia, accostava tale tragedia al suicidio del fratello dell’artista, il quale anni prima “si era tolto la vita in seguito al dolore per la separazione dalla moglie”. La vedova del suicida adiva le vie giudiziarie ritenendo l’articolo offensivo e ingiustificato, e la Corte di Appello di Venezia le dava ragione. Il quotidiano ricorreva per Cassazione.
La sentenza. Nel ricorso giornale assumeva di avere rispettato i canoni della continenza e dell’essenzialità dell’informazione. La Suprema Corte invece sposa in pieno la tesi della corte del gravame. Da un lato ritiene non sia stato provato il nesso di causalità tra la separazione e il suicidio; dall’altro afferma sia stato violato il diritto alla riservatezza, non essendovi interesse pubblico alla divulgazione della notizia accaduta anni prima e relativa a una persona (la vedova) che non era un personaggio pubblico.
In motivazione, la Cassazione precisa che l’informazione rispetta i limiti dell’essenzialità quando evita i riferimenti alla vita privata delle persone che non hanno attinenza con la notizia principale e sono del tutto privi di interesse pubblico; l’organo di stampa, quindi, ha travalicato tale limite. Il ricorso viene così rigettato e la condanna pienamente confermata.
Articolo di Domenico Battaglia - Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano, D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano. Delegato provinciale Federprivacy
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