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Prevenzione Incendi: "Mini-Codice", pubblicato il Decreto

02/12/2021

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre scorso del cosiddetto Decreto ‘Mini-Codice’ (Decreto 3 settembre 2021 ‘Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) si è completato il pacchetto di Decreti con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha stabilito di aggiornare le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 ‘Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro’.

Il Decreto ‘Mini-Codice’ – che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 – introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti; 

con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;

con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative

ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

I luoghi di lavoro già esistenti

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in  vigore del decreto,  l'adeguamento  alle  disposizioni  dello stesso avverrà con le modalità previste dal d.lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di:

modifiche del processo produttivo;

modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;

infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).


maggiori informazioni su:
www.anima.it



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