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Nuovo approccio europeo all'Intelligenza Artificiale

25/05/2021

MILANO - Nell'ambito della Strategia europea per l'Intelligenza Artificiale, la Commissione europea ha pubblicato, lo scorso 21 aprile, la proposta di regolamento sull'approccio europeo all'Intelligenza Artificiale [COM(2021) 206 final], che propone il primo quadro giuridico europeo sull'IA.

La proposta valuta i rischi dell'Intelligenza Artificiale, con la finalità di salvaguardare i valori e i diritti fondamentali dell'UE e la sicurezza degli utenti; si prevede a tal fine anche un nuovo piano coordinato sull'Intelligenza Artificiale 2021 [COM(2021) 205 final] che rafforzi nel contempo l'adozione dell'IA e gli investimenti e l'innovazione nel settore in tutta l'UE.

In generale, nella proposta di regolamento vengono previste regole di trasparenza armonizzate applicabili a tutti i sistemi di IA e specifiche disposizioni per i sistemi di IA classificati "ad alto rischio", per i quali viene introdotta una specifica definizione, affinché rispettino determinati requisiti obbligatori relativi alla loro affidabilità. 

I punti più importanti della proposta

La proposta di regolamento prevede le seguenti pratiche vietate di Intelligenza Artificiale, in quanto contrarie ai principi dell'Unione ed ai suoi diritti fondamentali:

a) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA che utilizzino tecniche subliminali al di là della consapevolezza di una persona al fine di falsare in misura rilevante il comportamento di una persona in modo tale da provocare o da poter causare a tale persona o ad un'altra persona un danno fisico o psicologico;

b) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA che sfruttino qualsiasi vulnerabilità di un gruppo specifico di persone, per la loro età o disabilità fisica o mentale, al fine di falsarne in misura rilevante il comportamento in un modo che provochi o possa provocare danni fisici o psicologici agli stessi o ad altri;

c) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA da parte di pubbliche autorità o per loro conto, che valuti o classifichi l'affidabilità delle persone fisiche per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o caratteristiche o della personalità, note o previste, mediante un punteggio sociale che determini uno o entrambi i seguenti elementi:

- un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di talune persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche  in contesti sociali che non hanno alcun rapporto con i contesti con cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti;

- un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di talune persone fisiche o  di interi gruppi di persone fisiche che sia sproporzionato rispetto alla gravità del loro comportamento sociale;

d) l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico ai fini dell'applicazione della legge, a meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per uno dei seguenti motivi:  

- la ricerca mirata di potenziali vittime di crimini, inclusi i bambini scomparsi;

- la prevenzione di specifiche e imminenti minacce alla vita di persone o di attacchi terroristici;

- l'accertamento, la localizzazione, l'identificazione o l'azione penale nei confronti di un autore del reato o sospettato di un reato punibile con una pena o una misura massima di almeno tre anni.

Per l'uso di tali sistemi di identificazione biometrica vengono comunque definiti una serie di specifici requisiti.

Il nuovo approccio europeo comprende anche una proposta di regolamento sulle macchine [COM(2021) 202 final], che stabilisce i requisiti di sicurezza dei prodotti, sostituendo l'attuale "Direttiva Macchine" n. 2006/42/CE.

(Fonte: Camera dei Deputati - Documentazione Parlamentare)



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